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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2247 - pubb. 22/06/2010.

CMS, nullità per mancanza di causa e giorni valuta


Tribunale di Torino, 21 Gennaio 2010. Est. Giusta.

Contratti bancari – Conto corrente – Azione di ripetizione degli interessi – Prescrizione – Decorrenza.

Rielaborazione del saldo di conto corrente – Applicabilità della disciplina di cui all’art. 1194 c.c. – Esclusione.

Nullità della clausola di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse – Criterio sostitutivo – Individuazione.

Interessi anatocistici – Nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale – Applicazione di altra modalità di capitalizzazione – Esclusione.

Interessi anatocistici – Applicazione per effetto dell’adeguamento alla disciplina di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – Legittimità.

Commissione di massimo scoperto – Nullità per mancanza di causa – Sussistenza.

Applicazione dei c.d. giorni valuta – Specificità della censura – Necessità.


L’azione di ripetizione di interessi indebitamente corrisposti ad una banca è soggetta alla prescrizione decennale regolata dall’art. 2946 c.c. ed il dies a quo decorre dal momento della chiusura del conto corrente data la struttura unitaria del rapporto. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

In considerazione della struttura unitaria del rapporto di conto corrente nella rielaborazione del saldo contabile non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 1194 c.c. che presuppone la preesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ipotesi non ravvisabile nel conto corrente bancario se non alla chiusura del medesimo. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Essendo nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che, per la determinazione del saggio di interesse, fa rinvio agli usi su piazza, il tasso sostitutivo va individuato in quello legale, ex art. 1284 c.c., fino all’entrata in vigore del d. lgs. 385/1993 e, per il periodo successivo, quello stabilito dall’art. 117 del predetto decreto legislativo che prevede l’applicazione del tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali ai saldi debitori (attivi per la banca) e di quello massimo ai saldi creditori (passivi per la banca). (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi comporta che non è possibile applicare in via sostitutiva una diversa forma di capitalizzazione in mancanza di una espressa previsione contrattuale o di una norma imperativa che ne imponga l’adozione. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

E’ legittima l’applicazione al cliente da parte della banca degli interessi anatocistici a decorrere dal 1 luglio 2000 avendo la banca reso operante il meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

La commissione di massimo scoperto anche ove effettivamente pattuita deve considerarsi nulla per mancanza di causa. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi generica la deduzione circa la fittizietà ed illegittimità dei c.d. giorni valuta applicati dalla banca a fronte della previsione contrattuale di condizioni particolari per l’addebito degli assegni emessi dal correntista. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Lucia Monacis – Studio Zuccarello-Monacis


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