ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22476 - pubb. 09/10/2019.

Il provvedimento che declina la competenza sull'istanza di fallimento deve essere comunicato alle parti


Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2019. Pres. Didone. Est. Amatore.

Istanza di fallimento - Provvedimento che dichiara l'incompetenza ex art. 9-bis l.fall. - Comunicazione alle parti costituite - Necessità

Ordinanza ex art. 9-bis l.fall. - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Misure cautelari sul patrimonio del fallendo durante la sospensione del processo - Possibilità - Sussistenza

Giudizio prefallimentare - Mancata comunicazione dell'ordinanza che declina la competenza - Conseguenze


Il provvedimento che declina la competenza del tribunale sull'istanza di fallimento ex art. 9-bis l.fall. deve essere comunicato alle parti costituite, secondo i principi generali in tema di provvedimenti del giudice. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

E' ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza che decide sulla competenza, ai sensi dell'art. 9-bis l.fall., con la possibilità, durante la sospensione del processo ex art. 48 c.p.c., che il creditore istante ovvero il P.M. invochino l'adozione di misure cautelari sul patrimonio del fallendo, ai sensi dell'art. 15 l.fall. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Le parti del giudizio prefallimentare possono subire un pregiudizio, ove sia stata omessa la comunicazione dell'ordinanza che declina la competenza, trovandosi nella condizione di non poter promuovere il regolamento nel termine fissato dall'art. 47 c.p.c.: spetta al giudice del merito apprezzare nel caso concreto l'esistenza di siffatto pregiudizio, anche tenendo conto dell'interesse delle parti alla proposizione del regolamento, che chiaramente difetta nel soggetto che abbia ottenuto dal primo giudice adito esattamente l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza proposta. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (massima ufficiale)

Il testo integrale