Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2255 - pubb. 22/06/2010

Disarticolazione della tutela giudiziale e riunione

Tribunale Varese, 16 Giugno 2010. Est. Buffone.


Contratti e Obbligazioni – Tutela giudiziale del credito – Frazionamento della tutela – Disarticolazione del rapporto unitario – Effetti – Improponibilità – Esclusione - Necessità della Riunione – Sussiste. (22/06/2010)



E’ tendenzialmente “scorretta”  la condotta di chi, mediante ricorso all’esercizio di pur legittimi diritti, ottenga, come nel caso di specie, due diverse tutele giudiziali del medesimo credito (unitario), verso lo stesso soggetto, in tempi diversi, ma per la stessa posizione creditoria ed a fronte dello stesso rapporto obbligatorio (inoltre con il patrocinio dello stesso difensore). Ciò accade, in particolare, anche nelle ipotesi in cui i soggetti debitori pur formalmente differenti facciano capo alla stessa persona fisica, quale soggetto che materialmente subisce il processo, come quando si cita prima la società in persona del suo rappresentante e poi il rappresentante stesso, essendo orientata a correttezza la condotta di chi tanto faccia contestualmente e in un unico processo (ben inteso: sempre là dove il credito sia unitario ed il medesimo). Dinnanzi alla disarticolazione del rapporto obbligatorio, il giudice non deve dichiarare l’improponibilità o l’inammissibilità della domanda ma, come accade nelle cause di previdenza (art. 20, commi 7, 8, 9, legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) deve riunire i procedimenti così da rimuovere gli effetti collaterali della condotta scorretta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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