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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22578 - pubb. 25/10/2019.

Motivi di opposizione a precetto e sospensione dell’esecuzione conseguente a procedura di sovraindebitamento


Tribunale di Busto Arsizio, 01 Giugno 2019. Est. Grimaudo.

Contratto di mutuo - Opposizione a precetto - Sospensione dell’esecuzione


L’eventuale nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione degli artt. 38 ss. TUB e 1418 c.c., in ragione del superamento del limite di finanziabilità prescritto dalla delibera del CICR del 22.4.1995, consente la conversione di detto in contratto in un contratto di mutuo ipotecario.

La mancata enunciazione del procedimento logico-matematico di determinazione della somma dovuta non inficia la validità del precetto, essendo sufficiente l’indicazione numerica del credito vantato.

La mera nomina di un professionista quale OCC, ai sensi della L. n. 3/2012, non consente la sospensione dell’esecuzione o la sua inibitoria; in ogni caso tali provvedimenti possono essere emessi solo dal giudice investito del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ma non anche dal giudice dell’esecuzione o da quello investito del giudizio di opposizione a precetto. (Giacomo Mastrorosa) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giacomo Mastrorosa del foro di Varese


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