Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22582 - pubb. 25/10/2019

Indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi per il riconoscimento dell'assegno di divorzio

Cassazione civile, sez. VI, 28 Marzo 2019, n. 8744. Pres. Genovese. Est. Loredana Nazzicone.


Indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi attraverso la polizia tributaria - Obbligatorietà - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie



In materia di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purché esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti. (Nella specie la S.C. ha rilevato che il giudice di merito, nell'esercizio delle attribuzioni che gli sono proprie, sulla base degli elementi in atti ed esponendo una motivazione di ordine deduttivo, aveva ritenuto dimostrato il possesso, da parte dell'onerato, di un reddito idoneo a sostenere l'assegno, nella misura concordata negli stessi coniugi a modifica delle condizioni di separazione, per la sola prole). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -

Dott. CALAZZO Rosario - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

sul ricorso 14790-2017 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, *, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO Z.;

- ricorrente -

contro

E.I.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 7184/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.


Svolgimento del processo

- che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su di un motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 29.11.2016, la quale, per quanto ancora rileva, ha respinto l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Viterbo del 3.4.2014, che, in relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha disposto l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per le due figlie minori pari ad Euro 800,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;

- che non svolge difese la parte intimata;

- che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c..


Motivi della decisione

- che il motivo censura la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, per non avere la corte territoriale disposto indagini tributarie, pur dopo aver ritenuto non credibili le dichiarazioni dei redditi del ricorrente; mentre da esse sarebbero emersi il sostegno economico della propria famiglia ed i debiti bancari;

- che il motivo è manifestamente infondato;

- che, invero, costituisce principio costante quello secondo cui, in tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga aliunde raggiunta la prova dell'insussistenza (o della sussistenza) dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente provvedere alla relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria: ed invero, l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purchè esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass. 6 giugno 2013, n. 14336);

- che, nel caso di specie, il giudice del merito, sulla base degli altri elementi in atti ed esponendo una argomentazione di ordine deduttivo - in nessun modo attaccata dal motivo - ha ritenuto dimostrato un reddito idoneo a sostenere l'assegno nella misura concordata dagli stessi coniugi nel 2009, a modifica delle condizioni di separazione, per le sole figlie: onde il motivo, nella parte in cui censura la misura dell'assegno in relazione alle effettive disponibilità del ricorrente, è inammissibile, dato che ripropone in pieno il giudizio di fatto, del tutto estraneo al giudizio di legittimità;

- che, invero, la valutazione delle prove compete esclusivamente al giudice del merito, al quale compete - quale potere discrezionale come tale insindacabile - di individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione; mentre tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita davanti alla suprema Corte (e multis, Cass. 7 febbraio 2018, n. 2899; Cass. 27 luglio 2017, n. 18665; Cass. 4 febbraio 2004, n. 2090);

- che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2019