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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22594 - pubb. 29/10/2019.

Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, reclamo ex art. 624 c.p.c., opposizione ex art. 617 c.p.c. e limiti all'appello


Cassazione civile, sez. III, 28 Giugno 2019, n. 17440. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Porreca.

Ordinanza ex art. 612 c.p.c. – Reclamo ex art. 624 c.p.c. ed opposizione ex art. 617 c.p.c. – Limiti – Appello – Esclusione


In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo. In nessun caso è possibile la proposizione dell'appello. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di accoglimento dell'appello proposto dagli istanti in esecuzione per obblighi di fare avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato ineseguibile la sentenza di accertamento della linea di confine tra due fondi e di condanna all'apposizione di cippi e alla ricostruzione della canalina ivi esistente, e improcedibile l'esecuzione). (massima ufficiale)

 

Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso per l'impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale richiesta da S.M., proveniente dal Bangladesh.

Il Tribunale, in particolare, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione richieste.

Il richiedente la protezione internazionale ricorre con due mezzi. L'Amministrazione replica con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

 

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, perchè il Tribunale si sarebbe basato essenzialmente sui verbali di audizione della Commissione territoriale e sulle conclusioni del procuratore, omettendo di verificare la veridicità dei fatti narrati anche mediante richiesta di chiarimenti al richiedente la protezione internazionale per l'approfondimento delle sue dichiarazioni ovvero attivando il potere istruttorio officioso.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale non si è pronunciato per la inveridicità del suo racconto, ma ha escluso che le motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il paese di origine fossero idonee a giustificare il riconoscimento della protezione richiesta giacchè egli non aveva allegato vicende persecutorie connesse a motivi politici, di discriminazione razziale o religiosa ed il timore paventato non assumeva i quattro connotati richiesti (soggettivo, causale, ambientale personalizzazione del rischio). Ha inoltre evidenziato, sulla base dei resoconti ufficiali acquisti, che la situazione politica dell'area del Bangladesh di provenienza non fosse a rischio di violenza.

Ciò posto si deve osservare che non risulta censurata l'affermazione, contenuta nel decreto impugnato, circa il carattere privato dei fatti narrati - peraltro non chiariti nel corpo del ricorso per cassazione -.

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l'accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019)

Quanto poi alla lamentata mancanza dell'audizione, lo stesso ricorrente - contraddicendosi - dà atto in premessa (fol. 2) di essere stato ascoltato dal Presidente del collegio.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di detta forma di protezione internazionale, sulla ravvisata natura personale e privata delle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese, trascurando che il Paese di provenienza soffre di gravi carenze in termini di democrazia e di rispetto dei diritti umani. Sostiene che l'Italia debba garantirgli un livello di vita dignitoso in ossequio agli obblighi internazionali che gravano sullo Stato italiano e che la protezione sussidiaria debba essere riconosciuta anche in caso di "fuga" dovuta a ragioni economiche.

Il motivo è inammissibile, non solo perchè non è specifico - non avendo indicato le fonti che attesterebbero quanto sostenuto, in contrasto con quanto accertato dal Tribunale, e precisato se e in quale momento processuale le abbia sottoposte all'attenzione del giudice, a dimostrazione dei rischi per la popolazione del Bangladesh -, ma anche perchè diretto a sollecitare questa Corte ad una impropria rivisitazione di un apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la rilevanza dei fatti narrati dal richiedente la protezione e i rischi paventati in caso di rientro nel paese di origine.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

 

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso;

- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.050,00=, oltre spese prenotate a debito;

- Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019.