Profilo di rischio ed obblighi informativi
Tribunale di Forlì, 20 Gennaio 2010. Est. Eleonora Ramacciotti.
Intermediazione finanziaria – Obbligo di fornire agli investitori informazioni circa le caratteristiche degli strumenti finanziari – Contenuto.
Gli intermediari finanziari sono sempre obbligati a fornire le informazioni concernenti i singoli strumenti finanziari agli investitori anche se in precedenza costoro avevano compiuto operazioni similari e tale obbligo non può ritenersi assolto per effetto della mera consegna al cliente del documento sui rischi generali. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)