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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2261 - pubb. 29/06/2010.

Profilo di rischio ed obblighi informativi


Tribunale di Forlì, 20 Gennaio 2010. Est. Eleonora Ramacciotti.

Intermediazione finanziaria – Obbligo di fornire agli investitori informazioni circa le caratteristiche degli strumenti finanziari – Contenuto.


Gli intermediari finanziari sono sempre obbligati a fornire le informazioni concernenti i singoli strumenti finanziari agli investitori anche se in precedenza costoro avevano compiuto operazioni similari e tale obbligo non può ritenersi assolto per effetto della mera consegna al cliente del documento sui rischi generali. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

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