Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22643 - pubb. 06/11/2019

Opposizione agli atti esecutivi, termine per la costituzione nel giudizio di merito

Cassazione civile, sez. III, 30 Settembre 2019, n. 24224. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Rossetti.


Opposizione agli atti esecutivi – Termine per la costituzione in giudizio – Riduzione – Esclusione – Tardiva iscrizione della causa a ruolo – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento



Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione. (massima ufficiale)


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