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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22643 - pubb. 06/11/2019.

Opposizione agli atti esecutivi, termine per la costituzione nel giudizio di merito


Cassazione civile, sez. III, 30 Settembre 2019, n. 24224. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Rossetti.

Opposizione agli atti esecutivi – Termine per la costituzione in giudizio – Riduzione – Esclusione – Tardiva iscrizione della causa a ruolo – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento


Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione. (massima ufficiale)

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