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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22668 - pubb. 12/11/2019.

Atto di costituzione del fondo patrimoniale in presenza di figli minori e sopravvenire della maggiore età


Cassazione civile, sez. I, 04 Settembre 2019. Pres. Genovese. Est. Laura Tricomi.

Atto di costituzione del fondo - Figli minori - Atti di disposizione dei beni - Autorizzazione ex art. 169 c.c. - Necessità - Esclusione - Condizioni - Clausola espressa di deroga

Figli beneficiari - Sopravvenuta maggiore età - Atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie


In tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione,indicati nell'art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo.

In tema di fondo patrimoniale, i figli minori e quelli maggiorenni - questi ultimi se il fondo non sia cessato e non risultino economicamente autosufficienti - sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo, discendendo tale legittimazione dalla "ratio" dell'istituto, volto a costituire su determinati beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia nucleare e, quindi, di tutti i suoi componenti. Ne consegue che l'interesse all'azione permane anche se i figli diventano maggiorenni in corso di causa, in assenza di elementi da cui desumere che siano diventati autonomi rispetto alla famiglia di origine. (Fattispecie relativa all'azione di accertamento dell'invalidità della garanzia ipotecaria, concessa dai genitori sui beni del fondo patrimoniale, promossa dal figlio divenuto maggiorenne dopo avere intrapreso il giudizio). (massima ufficiale)

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