Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22674 - pubb. 13/11/2019

Concordato con continuità, fondi rischi e obbligo di destinare i fondi non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta

Tribunale Aosta, 22 Ottobre 2019. Pres. Gramola. Est. Tornatore.


Concordato preventivo – Continuità – Fondi rischi – Obbligo destinare i fondi non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta concordataria – Esclusione



Nel concordato in continuità il debitore è sì tenuto, per ragioni di elementare prudenza, ad indicare fondi rischi in caso di sopravvenienza di passività, ma non è certamente tenuto a destinare i fondi eventualmente non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Paolo Ferrari


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