Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2269 - pubb. 28/06/2010

Fallimento ed esclusione dei beni del fondo patrimoniale

Cassazione civile, sez. I, 22 Gennaio 2010, n. 1112. Est. Piccininni.


Fondo patrimoniale – Fallimento – Esclusione – Modifica e interpretazione dell’art. 46 n. 3 legge fall.. (29/06/2010)



I beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, non sono attratti al fallimento e non sono compresi nella massa. La modifica apportata all’art. 46, n. 3, legge fallimentare dal D.Lgs. n. 5/2006, con la quale fra l’altro il richiamo al patrimonio familiare è stato sostituito con quello relativo al fondo patrimoniale, costituisce una circostanza che indirettamente comprova che la mancata formalizzazione di un divieto di acquisizione da parte del fallimento di beni facenti parte del fondo patrimoniale fosse imputabile ad un difettoso coordinamento normativo determinato dalla successione di leggi nel tempo, anziché alla volontà del legislatore. Questa impostazione emerge anche dalla previsione contenuta nell’articolo 155 legge fallimentare, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006, che esclude l’acquisibilità al fallimento dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, così confermando il principio della non confondibilità di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze secondo le modalità normativamente indicate, con gli altri beni dell’imprenditore fallito.


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò



Il testo integrale


 


Testo Integrale