Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22695 - pubb. 15/11/2019

Concordato preventivo: sono atti di frode quelli taciuti e non adeguatamente esposti

Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25458. Pres. Didone. Est. Dolmetta.


Concordato preventivo - Revoca dell’ammissione - Atti di frode - Requisiti - Fatti taciuti o non adeguatamente e compiutamente esposti - Valenza anche solo potenzialmente decettiva - Fattispecie



In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode). (massima ufficiale)


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