Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2274 - pubb. 29/06/2010

Pendenza di concordato preventivo, fallimento e presentazione di nuova proposta

Tribunale La Spezia, 18 Giugno 2010. Est. Bellè.


Fallimento e concordato preventivo – Contemporanea pendenza dei due procedimenti – Presentazione di una nuova proposta di concordato – Previa decisione delle istanze di fallimento – Necessità.

Società – Fusione – Nuova formulazione dell’art. 2540 bis cod. civ. – Espunzione di ogni riferimento alle società estinte – Vicenda modificativa ed evolutiva del medesimo soggetto – Applicazione degli art. 10 e 11 legge fall. – Esclusione. (29/06/2010)



In caso di contemporanea pendenza del procedimento di concordato preventivo e di quello per dichiarazione di fallimento, qualora la proposta di concordato venga respinta, il tribunale potrà procedere all’esame di una eventuale nuova proposta di concordato solo dopo aver deciso sull’istanza di fallimento già presentata e su quelle eventualmente sopraggiunte; depone in tale senso la struttura del procedimento previsto dagli artt. 162, comma 2, 179 e 175 della legge fallimentare, con particolare riferimento alla disposizione che non consente la modifica della proposta di concordato dopo che abbia avuto luogo l’adunanza dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nuova formulazione dell’art. 2504 bis, comma 1, codice civile non contiene più alcun riferimento alle società estinte, così che la fusione deve ora essere intesa come vicenda modificativa dei contratti sociali delle entità coinvolte senza che si abbia la produzione di alcun effetto successorio od estintivo; per tale motivo, in assenza della vicenda estintiva della società incorporante, non potranno trovare applicazione gli art. 10 e 11 della legge fallimentare e l’eventuale dichiarazione di fallimento potrà riguardare la sola società incorporante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi



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