Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22763 - pubb. 27/11/2019

Acquisto di beni personali da uno dei coniugi in regime di comunione legale

Cassazione civile, sez. II, 12 Marzo 2019, n. 7027. Pres. Gorjan. Est. Federico.


Coniuge in regime di comunione legale - Acquisto di beni personali dopo il matrimonio - Esclusione dalla comunione legale - Condizioni - Intervento adesivo del coniuge non acquirente - Sufficienza - Esclusione - Natura effettivamente personale del bene - Necessità - Conseguenze - Azione di accertamento negativo - Ammissibilità -  Sussistenza - Fattispecie



Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c. Ne consegue che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando preclusa tale domanda dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento su alcuni immobili acquistati dal coniuge del soggetto fallito, il quale era intervenuto nell'atto di compravendita, riconoscendo la natura personale di detti beni). (massima ufficiale)


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