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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22835 - pubb. 06/12/2019.

Sulla sanatoria del vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento


Tribunale di Velletri, 23 Giugno 2019. Pres. Garri. Est. Elisabetta Trimani.

Pignoramento presso terzi – Omessa notificazione alla parte esecutata del sottostante atto di precetto di pagamento – Sopravvenuta conoscenza, da parte della medesima, di tale circostanza successivamente all’esecuzione del pignoramento – Nullità insanabile della notificazione e conseguente sospensione dell’opposta procedura esecutiva


Il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell’atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese. (Augusto Mollo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’avv. Augusto Mollo


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