Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22901 - pubb. 19/12/2019

Ammortamento alla francese: il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento

Appello Campobasso, 05 Dicembre 2019. Pres. Maria Grazia D'Errico. Est. Rita Carosella.


Ammortamento alla francese – Indeterminatezza contrattuale – Incertezza del tasso di interesse concordato tra tasso di interesse nominale e tasso di interesse effettivo applicato nel piano di ammortamento alla francese allegato al mutuo – Violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. – Applicazione del tasso legale semplice e non quello ultra-legale indeterminato o incerto



Il diritto stabilito per il creditore dall’art.1194 c.c., rispetto all’imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell’art.1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato.

Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento del piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice.

[Nel caso specifico, la Banca, che aveva utilizzato nel contratto questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non solo il dettato dell’art.1283 c.c.,ma anche quello dell’art.1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza del tasso di interesse (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultra-legale indeterminato o incerto.] (Carmine de Benedittis) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Carmine de Benedittis


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