Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22908 - pubb. 20/12/2019

Reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo e prova della instaurazione del contraddittorio

Cassazione civile, sez. I, 03 Ottobre 2019, n. 24797. Pres. Didone. Est. Falabella.


Reclamo ex art. 183 l.fall. - Mancata comparizione delle parti in udienza - Assenza di prova della notificazione del ricorso e del decreto ai reclamati - Rinnovazione degli adempimenti notificatori - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie



Nel procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale di omologazione del concordato preventivo, di cui all'art. 183 l.fall., qualora il ricorrente non depositi le notificazioni del ricorso e del decreto di fissazione ai reclamati, da effettuarsi nel termine di trenta giorni ex art. 18 l.fall. - applicabile in assenza di contrarie disposizioni -, la Corte d'appello, rilevata la mancata comparizione delle parti in udienza e impossibilitata a controllare l'avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio, deve definire in rito il procedimento, che ha natura camerale, non potendo accordarsi un nuovo termine per la notificazione, da momento che non è consentito rinnovare un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente disposto rinvio ex art. 348, comma 2, c.p.c. affermando che, in difetto di espressa previsione di improcedibilità, occorreva fare riferimento alle norme generali sull'appello). (massima ufficiale)


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