Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22937 - pubb. 28/12/2019

Opposizione all'esecuzione e partecipazione al giudizio di creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda di usucapione

Cassazione civile, sez. III, 13 Novembre 2019, n. 29325. Pres. Roberta Vivaldi. Est. D'Arrigo.


Esecuzione forzata - Opposizioni - Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore con ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore ipotecario - Effetti



Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (massima ufficiale)


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