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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22964 - pubb. 09/01/2020.

La domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata deve essere formulata nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato


Cassazione civile, sez. I, 09 Dicembre 2019. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Campese.

Responsabilità aggravata - Azione ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. - Proposizione in un giudizio separato ed autonomo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento


La domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, non potendo essere proposta in via autonoma, riguardando un'attività processuale che come tale va valutata nel giudizio presupposto da parte del medesimo giudice, anche per esigenze di economia processuale e per evitare pronunce contraddittorie nei due giudizi. (massima ufficiale)

 

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4/2005, divenuta cosa giudicata, accolse la domanda ex art. 263 c.c. (nel testo anteriore alla modifica poi apportatagli dal D.Lgs. n. 154 del 2013) formulata da A.A. nei confronti di E.R., e, per l'effetto, dichiarò nullo, per difetto di veridicità, il riconoscimento che il primo aveva precedentemente effettuato del presunto figlio naturale A.G., esonerando l'istante da ogni obbligo di mantenimento in favore di quest'ultimo.

1.1. In forza di detta statuizione, A.A. instaurò, innanzi allo stesso tribunale e nuovamente contro la E., un ulteriore giudizio, volto ad ottenere, ai sensi degli artt. 2033,2041 e 2043 c.c., nonchè art. 96 c.p.c., la restituzione (ripetizione) delle somme già erogate a titolo di mantenimento di A.G., il rimborso delle spese processuali sostenute nei vari giudizi, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivatogli dalla vicenda e dalla ingiustificata resistenza della E., a suo dire consapevole della non veridicità del riconoscimento, nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione del riconoscimento, e, infine, un indennizzo per ingiustificato arricchimento della stessa E. a suo danno.

1.2. L'adito tribunale, con sentenza del 29 dicembre 2009, n. 14400, respinse tali richieste, sostenendo l'irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento, l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. e l'infondatezza di ogni pretesa risarcitoria.

1.3. La Corte di appello di Napoli, statuendo sul gravame principale dell' A. e su quello incidentale della E. (ivi dolutasi della compensazione delle spese processuali disposta dal tribunale), li ha respinti entrambi con sentenza del 26 giugno 2017, n. 2930.

1.3.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) descrisse i dati fattuali (contenziosi promossi dalla E. fino al 2005, e cioè fino al passaggio in giudicato della pronuncia che aveva sancito la nullità del riconoscimento di paternità naturale; avvenuto versamento di somme, pari ad Euro 413,17 mensili, per un totale di Euro 39.043,48, corrisposte dall' A. all' E., per il mantenimento del minore, ed Euro 16.540,08 per spese processuali dal primo sostenute nei precedenti giudizi) della vicenda da considerarsi pacifici, perchè non contestati o comunque non oggetto di gravame, benchè indicati nella sentenza impugnata, e quelli ancora controversi (esistenza, o meno: a) di una relazione sentimentale tra le parti, con convivenza, sia pure more uxorio, fino alla sentenza di nullità del riconoscimento; b) di un inganno, perpetrato dalla E. in danno dell' A., per ottenere il riconoscimento della paternità naturale di G.; c) del nesso di causalità tra la condotta dell' E. ed il danno dell' A., oltre che della stessa esistenza di un danno ulteriore rispetto agli esborsi sopra menzionati); espose le ragioni del proprio convincimento quanto alla ritenuta carenza di adeguata dimostrazione circa la possibilità di ritenere fondate le menzionate circostanze fattuali in contestazione. Affermò, conseguentemente, che "pur essendo ipotizzabile la teorica sussistenza del diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivante dalla falsa attribuzione di paternità, detta ipotesi non possa essere presa neppure in considerazione nella fattispecie in disamina, stanti le gravi carenze istruttorie già evidenziate", e che "la carenza della prova della malafede dell' A. (rectius: *), (...), comporta ex se, come corollario necessario ed ineliminabile, il rigetto di tutte le pretese legate ai danni"; iii) quanto, poi, alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento per il minore, fino al passaggio in giudicato della sentenza di nullità del riconoscimento precedentemente effettuato, opinò "...di non condividere i rilievi che l'appellante muove partendo dal presupposto che la giurisprudenza formatasi sul punto, che esclude la ripetizione delle somme versate, sia applicabile solo in tema di rapporti coniugali, inesistenti in questa fattispecie. In realtà erra l'appellante ove menziona, che il Giudice riteneva che le somme non sono ripetibili "in quanto sostenute per il sostentamento del di lui coniuge e del figlio". Il coniuge, così impropriamente indicata l' E., in questa vicenda non aveva rilevanza alcuna e le somme versate non risultavano corrisposte alla donna per il suo mantenimento, bensì per il ragazzo, per le sue esigenze tutelate dall'ordinamento. Nè la Corte ritiene di poter concedere credito ad alcunchè di diverso rispetto all'elemento costitutivo dell'originaria obbligazione, consistente nel rapporto filiale spontaneamente sorto in virtù dell'effettuato riconoscimento. In virtù del rapporto di filiazione, il genitore naturale assume nei confronti dei figlio i medesimi doveri spettanti ai genitori legittimi, inseriti in un contesto di coniugio. I doveri genitoriali trovano la loro fonte innanzitutto nella nostra Carta Fondamentale (art. 30), e poi anche nell'art. 147 c.c., e nell'art. 148 c.c., comma 1". Precisò, inoltre, essere vero "quel che l'appellante sostiene circa il fatto che gli artt. 433 e segg. c.c., in tema di alimenti, si fondano sul vincolo di solidarietà che lega i soggetti in tali norme considerati e che egualmente dicasi per il mantenimento, che è un concetto più ampio degli alimenti. Il punto sul quale il ragionamento dell' A. non può essere condiviso da questo giudice è costituito dal fatto che l'appellante individui come destinataria del versamenti eseguiti l' E. e non, per suo tramite, considerato che si trattava di soggetto minorenne, il figlio G. all'epoca riconosciuto. La ripetizione richiesta, allora, non può prescindere dalla previa individuazione dei versamenti eseguiti che erano in favore di terzo, il figlio G., frutto di un obbligo di rango costituzionale prima ancora che di legislazione ordinaria, e di natura, oltretutto, alimentare e quindi come tale irripetibile. La somma versata, indicata come Euro 413,17 mensili, neppure consente di addivenire ad una eventuale, ma neppur richiesta, scissione tra la parte strettamente alimentare, irripetibile, e quella inerente il più ampio concetto di mantenimento che, per la parte non alimentare, è teoricamente sottratto, in taluni casi, all'irreperibilità...". Rigettò, pertanto, il corrispondente motivo di gravame, "senza necessità di dover oltretutto approfondire la disamina sul fatto che la Corte ritiene che l'obbligazione sorta con la nascita ed il riconoscimento del ragazzo, e che lo vedeva ontologicamente destinatario dei mezzi adeguati al suo sostentamento, non possa coinvolgere soggetti terzi, quale è l' E., tenuta alla tutela del figlio anche nei confronti dell'altro genitore, in virtù dei doveri sorti anche nei suoi confronti con la filiazione, ma senza che possa ritenersi che le somme percepite abbiano costituito un personale beneficio. L' E. non può, quindi, anche per questo fatto, essere tenuta alla restituzione di alcunchè...".

2. Avverso la fin qui descritta decisione ricorre per cassazione A.A., affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1. Resiste, con controricorso, la E..

2.1. Le formulate censure denunciano, rispettivamente:

1) "Dichiarata irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento nel caso concreto - diverso orientamento pertinente della Corte di Cassazione violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 147 c.c., in combinato disposto con gli artt. 315-bis e 316 c.c., - art. 263 c.c. - art. 433 c.c.) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", censurandosi la decisione impugnata nella parte in cui aveva fatto discendere la dichiarazione di irripetibilità ora dagli artt. 147 e 148 c.c., ora dall'art. 433 c.c., che, tuttavia, non risultavano, secondo il ricorrente, correttamente applicati al caso di specie. Si assume, in sintesi, che la corte distrettuale avrebbe dovuto rispondere ai seguenti quesiti nascenti dalla specifica ipotesi configurabile nella concreta vicenda: esiste il diritto dell' E. a trattenere le somme versate dall' A. per il mantenimento del figlio nel momento in cui si accerta, con sentenza passato in giudicato, l'inesistenza del rapporto naturale di filiazione che è presupposto necessario perchè i pagamenti effettuati possano ritenersi causalmente giustificati ? Quali sono, rispetto al mantenimento già versato, gli effetti della sentenza che, ex art. 263 c.c., sancisce la nullità, per difetto di veridicità, di un precedente riconoscimento, e, dunque, fa venir meno il rapporto di filiazione tra il ricorrente e A.G.. Tanto, però, non era avvenuto perchè detto giudice aveva proceduto ad un'interpretazione e ad un'applicazione delle norme vigenti in tema di obbligo di mantenimento non compatibili, nel caso concreto, con l'assenza del presupposto fondamentale, ovvero del rapporto di filiazione, in tal modo dimenticando l'intervenuta riforma della L. n. 219 del 2012, in tema di filiazione, e richiamando un dovere genitoriale ab origine, invece, insussistente;

2) "Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - illecito civile endofamiliare - violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 Cost. - artt. 2043 e 2059 c.c.) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anche in relazione all'art. 116 c.c.", assumendosi essere, sul punto, la sentenza impugnata, "confusionaria e generica". Si sostiene che, una volta accertata l'inesistenza del rapporto di filiazione, il diritto al risarcimento per la perdita subita - consistente in tutto quel complesso di situazioni giuridiche, connesse a detto rapporto che, nell'arco di tempo compreso tra il riconoscimento e l'accertamento della sua non veridicità, si sono costituite, modificate e, poi, estinte - non può non essere riconosciuto sulla base di alcuni elementi ("una serie di fatti noti che si sono susseguiti nel tempo: il riconoscimento avvenuto, la relazione parentale che si è sviluppata, la nascita dei doveri genitoriali che ne sono conseguiti, gli oneri ed obblighi economici, l'investimento affettivo, il sospetto confermato dalla prova genetica, il venir meno della relazione parentale ritenuta esistente dopo moltissimi anni; una serie di regole di comune esperienza che devono applicarsi ai fatti predetti: l'aver orientato tutta la propria vita e le proprie scelte in ragione di una paternità scoperta e l'aver dovuto verificare, dopo più di venti anni, la inesistenza del legame biologico, non può non ingenerare sofferenza per il senso di provazione che ne deriva") che la corte distrettuale non aveva adeguatamente considerato come rilevanti e sufficienti;

3) "Risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., - orientamento prevalente della Corte di Cassazione - violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (art. 96 c.p.c.)". Muovendosi dall'assunto che la prova della malafede dell' E., per il risarcimento del danno endofamiliare, coincideva con la consapevolezza della stessa di aver avuto almeno un'altra relazione al momento del concepimento del bambino, e, ciò malgrado, ella aveva chiesto ed ottenuto il risarcimento in danno dell' A. dando inizio alla vicenda che aveva provocato a quest'ultimo ingiusti danni patrimoniali e non, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui aveva disatteso anche la sua domanda ex art. 96 c.p.c.;

4) "Violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., e conseguente violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Contestuale nullità del procedimento o della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - Il tutto in relazione all'art. 2033 c.c.", lamentandosi la violazione delle norme di diritto che impongono corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non avendo la corte partenopea, nella sentenza impugnata, nulla detto o motivato in rapporto alla richiesta formulata in primo grado, e reiterata in sede di appello dal ricorrente, ex art. 2033 c.c..

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. Gli ampi passi motivazionali della sentenza oggi impugnata, di cui si è già dato conto nel precedente p. 1.3.1., sub punto iii, mostrano chiaramente che, con riguardo alla doglianza dell'appellante che aveva investito il diniego di ripetizione delle somme da questi versate a titolo di mantenimento per A.G., fino al passaggio in giudicato della sentenza di nullità del riconoscimento da lui precedentemente effettuato, la decisione reiettiva della corte distrettuale poggia, in realtà, su una duplice giustificazione: a) la prima, riconducibile alle affermazione per cui "... le somme versate non risultavano corrisposte alla donna per il suo mantenimento, bensì per il ragazzo, per le sue esigenze tutelate dall'ordinamento. Nè la Corte ritiene di poter concedere credito ad alcunchè di diverso rispetto all'elemento costitutivo dell'originaria obbligazione, consistente nel rapporto filiale spontaneamente sorto in virtù dell'effettuato riconoscimento. In virtù del rapporto di filiazione, il genitore naturale assume nei confronti dei figlio i medesimi doveri spettanti ai genitori legittimi, inseriti in un contesto di coniugio. I doveri genitoriali trovano la loro fonte innanzitutto nella nostra Carta Fondamentale (art. 30), e poi anche nell'art. 147 c.c., e nell'art. 148 c.c., comma 1" e "Il punto sul quale il ragionamento dell' A. non può essere condiviso da questo giudice è costituito dal fatto che l'appellante individui come destinataria del versamenti eseguiti l' E. e non, per suo tramite, considerato che si trattava di soggetto minorenne, il figlio G. all'epoca riconosciuto. La ripetizione richiesta, allora, non può prescindere dalla previa individuazione dei versamenti eseguiti che erano in favore di terzo, il figlio G., frutto di un obbligo di rango costituzionale prima ancora che di legislazione ordinaria, e di natura, oltretutto, alimentare e quindi come tale irripetibile...."; b) la seconda, chiaramente rinvenibile (benchè già in nuce nella prima) nell'ulteriore rilievo che, "...l'obbligazione sorta con la nascita ed il riconoscimento del ragazzo, e che lo vedeva ontologicamente destinatario dei mezzi adeguati al suo sostentamento, non possa coinvolgere soggetti terzi, quale è l' E., tenuta alla tutela del figlio anche nei confronti dell'altro genitore, in virtù dei doveri sorti anche nei suoi confronti con la filiazione, ma senza che possa ritenersi che le somme percepite abbiano costituito un personale beneficio...", dovendosi, in relazione ad esso, opportunamente rimarcare che è vero che la medesima corte premette, all'appena riportata osservazione, la non necessità di dover ulteriormente approfondire un tale aspetto, ma è altrettanto innegabile, poi, che la stessa conclude la disamina della doglianza de qua specificamente sostenendo che "L' E. non può, quindi, anche per questo fatto, essere tenuta alla restituzione di alcunchè...": indubbiamente, pertanto, l'affermata terzietà dell'appellata ha contribuito, come denota l'utilizzo della particella "anche", qui con evidente valore rafforzativo, a giustificare - non rilevando, alla stregua dei principi di cui immediatamente appresso si dirà, la correttezza, o meno, di un tale convincimento della corte suddetta - il mancato accoglimento di detta doglianza.

3.2. Orbene, rileva il Collegio che questa seconda ratio decidendi, autonoma rispetto alla prima ed evidentemente in grado di sorreggere, pure da sola, il rigetto di quel motivo di appello dell' A., non è stata da quest'ultimo in alcun modo censurata, specificamente, con il primo motivo (cfr. pag. 5-8) dell'odierno ricorso (nè, per la verità, con gli altri), le cui argomentazione sono volte, invece, esclusivamente, a cercare di smontare la predetta dichiarazione di irripetibilità giustificata dalla corte partenopea mediante il rinvio agli artt. 147,148 e 433 c.c.: tanto, del resto, emerge, palesemente, anche dalle conclusioni che lo stesso ricorrente ha inteso trarre (anche a contrario) dalle pronunce di legittimità richiamate nel motivo in esame.

3.2.1. Deve, dunque, trovare applicazione il principio, pressochè costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ove la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il (motivo di) ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, ovvero la impugni in modo inadeguato, oppure infondatamente, è inammissibile per difetto di interesse, posto che la censura relativa alle altre non potrebbe produrre, in alcun caso, l'annullamento, in parte qua, della decisione medesima, essendo divenuta ormai definitiva l'autonoma motivazione (corretta, o meno) non impugnata (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27544 del 2019; Cass. n. 15099 del 2019; Cass. n. 20957 del 2018; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).

3.3. Ad una tale conclusione, peraltro, nemmeno è di ostacolo il rilievo che A.A., solo nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, datata 21.10.2019, nel replicare all'avversa tesi difensiva (mutuata dalla sentenza oggi impugnata) - secondo cui "gli importi a titolo di mantenimento corrisposti nei confronti di A.G. non sarebbero ripetibili in quanto di natura alimentare e, comunque, perchè si trattava di versamenti in favore di terzo ( G.), quindi non ripetibili dalla resistente" - ha affermato (cfr., amplius, pag. 1-3 della predetta memoria): i) "di non accettare il contraddittorio su tutti i fatti nuovi introdotti, per la prima volta, in questa sede giudicante"; ii) di respingere "il contraddittorio sull'assunta estraneità della E. dal rapporto creditorio oggetto di giudizio"; iii) che "l'assunto di controparte e del giudice di appello è stato sconfessato dalla costante giurisprudenza di legittimità (.4. Nel presente giudizio il sig. A.G., nelle more divenuto maggiorenne, mai è intervenuto, neppure ad adiuvandum, per avanzare richieste creditorie nei confronti del ricorrente, nè per supportare le pretese materne. Avendo omesso, in via diretta, di esercitare gli asseriti diritti al mantenimento nei confronti dell'arch. A., ed avendo la madre sempre incassato e gestito in via esclusiva le somme, la medesima E. è l'unica che può considerarsi validamente costituita e citata per la restituzione delle somme. A lei l'eventuale esercizio di azione di rivalsa nei confronti del figlio, che rimane inconferente al presente giudizio".

3.3.1. Così opinando, il ricorrente ha contestato quella che si è visto essere stata la seconda ratio decidendi utilizzata dalla corte napoletana (sicchè, diversamente da quanto da lui sostenuto, la corrispondente questione doveva considerarsi comunque già nel giudizio) per respingere il suo motivo di gravame che aveva investito il rigetto, pronunciato dal giudice di prime cure, della sua domanda di ripetizione di cui si è detto.

3.3.2. Si tratta, però, di argomentazioni ormai tardive e, come tali, inammissibili, posto che la funzione della memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, al pari di quella prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (cfr. Cass. n. 30760 del 2018).

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, che censura le ragioni che hanno condotto la corte distrettuale a disattendere le richieste risarcitorie, ex artt. 2043 e 2059 c.c., dell' A. sul duplice presupposto (i) dell'assenza di dimostrazione che la E. fosse stata ab origine a conoscenza della inesistenza della paternità del primo, ovvero che avesse su quest'ultimo esercitato pressioni e/o minacce, per indurlo a riconoscere come figlio A.G., ovvero che detto riconoscimento fosse stato determinato da inganno da lei perpetrato ai danni dell'odierno ricorrente, e (ii) della carenza di adeguata prova in ordine al nesso causale tra le condizioni del medesimo ricorrente e la condotta della E..

4.1. Secondo l' A., invece, il fatto da cui scaturisce l'invocato risarcimento del danno, patrimoniale e non, deve individuarsi nell'"accertamento della non veridicità del riconoscimento, ovvero nel venir meno del rapporto di filiazione. Detto fatto (...) è sicuramente causalmente riconducibile solo ed esclusivamente all' E.. Senza la richiesta di riconoscimento della paternità formulata all' A. dall' E., l' A. non avrebbe mai immaginato (o saputo) di avere un figlio, nè lo avrebbe mai riconosciuto come suo. Lo ha fatto in totale buona fede... perchè il periodo del concepimento è coinciso con il periodo del loro unico incontro sentimentale" (cfr. pag. 9-10 del ricorso). Egli inoltre, argomenta circa la configurabilità, nella specie, di un'ipotesi di illecito endofamiliare, ed assume come "provato anche il nesso di causalità rispetto ai danni che l' A. ha subito e che sono derivati causalmente dall'originaria condotta della E., ovvero da un riconoscimento richiesto nella consapevolezza che potesse essere non veritiero" (cfr. pag. 11 del ricorso).

4.2. Orbene, è utile ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

4.2.1. La doglianza in esame si risolve, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - come si è appena detto - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

4.3. In applicazione dei suesposti principi, allora, va rimarcato che la corte distrettuale - con una motivazione esaustiva, oltre che priva di vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che, nella specie, il quadro istruttorio desumibile dalla documentazione prodotta in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse assolutamente inidoneo a far ritenere raggiunta la prova: i) che la E. fosse stata ab origine a conoscenza della inesistenza della paternità dell' A., ovvero che avesse su quest'ultimo esercitato pressioni e/o minacce, per indurlo a riconoscere come figlio A.G., ovvero che detto riconoscimento fosse stato determinato da inganno da lei perpetrato ai danni dell'odierno ricorrente. La stessa corte, del resto, ha significativamente rimarcato (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata) che "... agli atti, doc. n. 25) dei documenti allegati nelle note istruttorie ex art. 184 c.p.c., dell' A. del primo grado, v'è una scrittura sottoscritta dalle parti, chiamata "concordato tra le parti", datata 16.4.86, con la quale venivano dettate le regole per il riconoscimento e la crescita del giovane in virtù "di un comune senso di rispetto", che poco si concilia con il clima di minaccia adombrato dall' A. e che, d'altra parte, non emerge aliunde..."; ii) dell'esistenza del nesso causale tra le condizioni di salute del medesimo ricorrente e la condotta della E..

4.3.1. Nè potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare delle corte suddetta abbia trascurato alcuni dati dedotti dall'odierno ricorrente, per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.

4.3.2. La corte partenopea, invero, ha ampiamente descritto (cfr. amplius, pag. 5-9 dell'impugnata sentenza) gli elementi istruttori che l'hanno indotta a quella conclusione, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte della quale l' A., con i motivi in esame, tenta, sostanzialmente, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

4.3.3. In altri termini, il ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno dell'art. 116 c.p.c., può porsi solo allorchè si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice suddetto di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere, o non, la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008).

4.4. Infine, ed esclusivamente per ragioni di completezza, va rimarcato che la figura del cd. illecito endofamiliare, invocato dall' A. ed oggetto della recente attenzione della dottrina e della giurisprudenza, rientra nel vasto ambito della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari, e si colloca in quel processo di ampliamento del concetto di danno ingiusto al quale la stessa giurisprudenza ha significativamente contribuito con importanti sentenze, che hanno, negli anni, segnato il passo di una notevole evoluzione interpretativa per effetto della quale la tutela della persona non può ammettere una limitazione e/o sospensione all'interno di quello che è il luogo principale di espressione della personalità di ciascun individuo. I diritti inviolabili della persona rimangono tali, cioè, anche nell'ambito della famiglia, cosicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità aquiliana.

4.4.1. Importanti applicazioni del concetto di danno endofamiliare riguardano, per esempio, la lesione dei diritti della persona subiti dal coniuge a causa della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ad opera dell'altro; oppure i danni subiti dai figli per la violazione da parte dei genitori dei loro doveri genitoriali (tra le ipotesi configurabili si riscontra la responsabilità del genitore che ostacola i rapporti tra il figlio e l'altro genitore; la responsabilità per il riconoscimento non veritiero di paternità, per cattivo esercizio della responsabilità genitoriale, per le decisioni prese dai genitori riguardanti la salute del minore; la responsabilità per il mancato riconoscimento del figlio e la violazione dell'obbligo di mantenere, assistere e educare i figli).

4.4.2. Si tratta, tuttavia, pur sempre, di responsabilità civile da fatto illecito, sicchè, implicando l'applicazione del principio del neminem laedere, l'osservazione assume come punto centrale la lesione subita dall'istante, la quale obbliga il danneggiante al risarcimento ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c.: danno ingiusto, condotta colposa e/o dolosa e nesso di causalità.

4.4.3. E' evidente, dunque, che, nella vicenda oggi all'esame di questa Suprema Corte, avendo il giudice di merito - con valutazione fattuale qui non ulteriormente sindacabile per effetto di quanto si è già detto - negato la sussistenza della prova di una condotta colposa/dolosa della E. o del nesso di causalità tra detta condotta e la situazione attuale dell' A., nemmeno è concretamente configurabile la fattispecie di illecito invocata da quest'ultimo.

5. Inammissibile è pure il terzo motivo di ricorso, che si rivolge contro il diniego opposto alla ulteriore richiesta risarcitoria dell' A. ex art. 96 c.p.c.. Esso censura l'affermazione della corte partenopea circa la carenza di riscontro probatorio in ordine alla "illegittimità della condotta della donna" basata sull'assunto per cui la stessa avrebbe agito "nell'esercizio del potere/dovere genitoriale di tutelare le ragioni del minorenne". Ad avviso del ricorrente, invece, la E., lungi dall'aver agito nell'esercizio di un potere/dovere genitoriale, perchè lo aveva fatto contro chi sapeva non avere responsabilità analoghe, avrebbe dovuto, piuttosto, determinarsi a far accertare subito la paternità del figlio per consentirgli di essere cresciuto e mantenuto dal suo genitore biologico, o comunque agire nei confronti del "vero" padre una volta acclarata la verità.

5.1. Ritiene, però, questa Corte - anche volendosi sottacere che, nella specie, mancherebbe il requisito della soccombenza della E. nei giudizi di cui si duole il ricorrente - che, diversamente da quanto pur ritenuto da alcune pronunce di legittimità (cfr. Cass. n. 19179 del 2018; Cass. n. 25862 del 2017; Cass. n. 10518 del 2016), meriti di essere confermato il tradizionale orientamento per cui la domanda di risarcimento prevista nell'art. 96 c.p.c., primi due commi, deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro. Non può, per contro, condividersi l'opinione secondo cui la domanda predetta possa proporsi in via autonoma tutte le volte che il danneggiato vi abbia un interesse "meritevole di tutela", atteso che, come chiarito, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 28527 del 2018: i) la legittimità d'un processo non può che essere giudicata dal giudice di quel processo. Ritenere il contrario significherebbe introdurre nell'ordinamento una sorta di impugnazione extravagante e non prevista; ii) la concentrazione, nel medesimo giudizio, dell'accertamento dell'eventuale responsabilità aggravata d'uno dei litiganti riduce il contenzioso ed evita lo spreco di attività giurisdizionale; iii) a ritenere il contrario, si perverrebbe ad effetti paradossali (ad esempio, che la parte la quale ha agito con mala fede o colpa grave possa vedersi compensate le spese di lite nel giudizio presupposto, e soccombere nel giudizio di responsabilità ex art. 96 c.p.c.); iv) è pacifico che la previsione contenuta nell'art. 96 c.p.c., due commi, sia una sottospecie del fatto illecito, disciplinato in via generale dall'art. 2043 c.c.. Rispetto a tale fatto, la condotta illecita consiste nell'iniziare un processo o resistervi, ovvero nell'eseguire iscrizioni o pignoramenti, in modo colposo. La condotta illecita, dunque, consiste in una attività processuale, e non appare razionale che il medesimo atto processuale possa essere valutato da due giudici diversi: dal primo, ai fini dell'esame del merito della domanda, e dal secondo, ai fini dell'accertamento della diligenza o della negligenza con cui quell'atto fu compiuto; v) a svincolare la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria (o pignoramento incauto) dall'obbligo di proporla nel giudizio presupposto, si creerebbero inestricabili intrecci tra i due giudizi: come nel caso in cui il giudizio di responsabilità sia introdotto prima che sia divenuta definitiva la decisione sul giudizio presupposto. In questo modo, al rischio che sia messo in mala fede in esecuzione un titolo esecutivo giudiziale provvisorio, s'aggiungerebbe quello che sia messa in mala fede in esecuzione una condanna ex art. 96 c.p.c., non definitiva, pronunciata sulla base di un esito non definitivo del giudizio presupposto. E già questo solo rischio basterebbe, anche a considerare come non implausibile la tesi qui in contestazione, a rifiutarla in virtù del principio imposto dall'art. 6 CEDU, per cui l'interpretazione delle norme processuali deve essere la più chiara, lineare e semplice possibile (cfr., ex multis, in tal senso, Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07).

5.2. A quanto fin qui esposto, va soltanto aggiunto che: a) come reiteratamente affermato dal giudice delle leggi, il diritto di difesa e di azione non può dirsi limitato o compresso sol perchè la legge ne imponga l'esercizio con determinate forme o dinanzi ad un determinato giudice (cfr., ex multis, Corte Cost. (ord.), 15-01-2003, n. 8, secondo cui "l'esercizio del diritto di difesa (...) non impone che si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento"; si veda anche Corte Cost., 16-10-2014, n. 235, al p. 8 del "Considerato in diritto"); b) colui il quale non formuli la domanda ex art. 96 c.p.c., nel giudizio presupposto non perde il diritto, ma semplicemente la possibilità di farlo valere in giudizio: allo stesso modo, ad esempio, per cui chi non si avvale della facoltà di cui all'art. 89 c.p.c., non potrà certo chiedere in un separato giudizio la cancellazione delle frasi sconvenienti.

6. Il quarto motivo, infine, è infondato, dovendosi negare l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., ivi denunciata, posto che la lettura della sentenza impugnata consente agevolmente di escludere qualsivoglia inosservanza, in essa, del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

6.1. Invero, è sufficiente considerare che A.A., nel giudizio instaurato, nei confronti della E., dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4/2005, - che aveva sancito la nullità del precedente suo riconoscimento di paternità naturale di A.G. - propose, sostanzialmente: i) una domanda restitutoria, afferente le somme già erogate a titolo di mantenimento di A.G. ed il rimborso delle spese processuali sostenute nei vari giudizi intrapresi dalla E., contro l'odierno ricorrente, per tutelare le ragioni del medesimo A.G. a fronte del mancato pagamento, da parte del primo, del contributo mensile per il suo mantenimento); ii) una richiesta risarcitoria, in relazione ai danni, patrimoniali e non, derivatigli dall'intera vicenda e dalla ingiustificata resistenza della E., a suo dire consapevole della non veridicità del riconoscimento, nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione del riconoscimento; iii) una domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento della stessa E. a suo danno.

6.2. La corte napoletana, con la decisone oggi impugnata, ha chiaramente ed espressamente respinto le richieste restitutorie (cfr. pag. 9-11) e risarcitorie (cfr. pag. 8-9). Inoltre, nelle sue già riportate (cfr. p. 1.3.1.) affermazioni secondo cui "Il coniuge, così impropriamente indicata l' E., in questa vicenda non aveva rilevanza alcuna e le somme versate non risultavano corrisposte alla donna per il suo mantenimento, bensì per il ragazzo, per le sue esigenze tutelate dall'ordinamento. Nè la Corte ritiene di poter concedere credito ad alcunchè di diverso rispetto all'elemento costitutivo dell'originaria obbligazione, consistente nel rapporto filiale spontaneamente sorto in virtù dell'effettuato riconoscimento...", e "La somma versata, indicata come Euro 413,17 mensili, neppure consente di addivenire ad una eventuale, ma neppur richiesta, scissione tra la parte strettamente alimentare, irripetibile, e quella inerente il più ampio concetto di mantenimento che, per la parte non alimentare, è teoricamente sottratto, in taluni casi, all'irreperibilità...", possono agevolmente rinvenirsi anche le ragioni di un implicito rigetto dell'ulteriore domanda ex art. 2041 c.c., dovendo, qui, pertanto, solo ribadirsi che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (cfr., ex multis, Cass. n. 20718 del 2018; Cass. n. 17956 del 2015; Cass. n. 20311 del 2011. In senso sostanzialmente analogo, si veda anche la più recente Cass. n. 15255 del 2019).

7. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

8. Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna A.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del medesimo ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019.