Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22983 - pubb. 14/01/2020

Domanda di un singolo comproprietario per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito del terzo

Cassazione civile, sez. III, 14 Novembre 2019, n. 29506. Pres. Adelaide Amendola. Est. Marilena Gorgoni.


Fondo in comproprietà - Domanda di un singolo comproprietario per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito del terzo - Litisconsorzio necessario tra tutti - Esclusione - Fondamento

Fondo in comproprietà - Danno cagionato da terzi al godimento del bene - Esperibilità dell'azione risarcitoria da parte del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento - Misura della liquidazione - Fattispecie



In materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo (nella specie, realizzazione di manufatto abusivo sul fondo confinante) esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà.

In materia di comunione nei diritti reali, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene "pro indiviso" per il minor godimento del bene (nella specie, per violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante) dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali, consistenti nel deprezzamento del bene comune, dovendosi presumere che l'attore abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti in virtù del principio della "rappresentanza reciproca", fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una "legittimazione sostitutiva". (massima ufficiale)


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