Atto di precetto sulla base di decreto ingiuntivo esecutivo: contenuto e nullità
Cassazione civile, sez. VI, 29 Novembre 2019, n. 31226. Pres. Frasca. Est. Vincenti.
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Notificazione - Decreto ingiuntivo esecutivo - Atto di precetto - Contenuto - Omissione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in ragione dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione
Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi. (massima ufficiale)