Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23011 - pubb. 18/01/2020

Appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea: fallimento di una delle società mandanti e pagamenti per lavori eseguiti

Cassazione civile, sez. I, 19 Dicembre 2019, n. 34116. Pres. Magda Cristiano. Est. Amatore.


Associazione temporanea di imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Fallimento di società mandante - Pagamento effettuato alla società capogruppo mandataria - Inefficacia nei confronti del fallimento della mandante - Fondamento



In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991, qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare, con obbligo dell'amministrazione, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento; il fallimento della mandante, invero, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario, determina invece, ex art. 78 l.fall. (nel testo anteriore al d.lgs. n.5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato e il conseguente venir meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo. (massima ufficiale)


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