Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23123 - pubb. 11/01/2019

Estensione al socio accomandante del fallimento della società in accomandita semplice e termine di cui all’art. 10 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 07 Dicembre 2012, n. 22246. Pres. Plenteda. Est. Mercolino.


Socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione - Assunzione della veste di socio illimitatamente responsabile - Fallimento della società - Conseguenze - Estensione a tale socio del fallimento della società ai sensi dell'art. 147 legge fall. - Configurabilità - Termine di decadenza entro il quale detta estensione deve pronunciarsi - Individuazione e sua decorrenza



La responsabilità illimitata del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione della società, sancita dall'art. 2320 cod. civ. che, a tal fine, lo equipara all'accomandatario, non è collegata a vicende personali o societarie suscettibili di pubblicizzazione nelle forme prescritte dalla legge, ma deriva dal dato meramente fattuale di tale ingerenza e non è destinata a venir meno per effetto della sola cessazione di quest'ultima, prescindendo la suddetta equiparazione da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, ovvero dipendenti o meno da essa. Pertanto, l'estensione, in siffatte ipotesi ed alla stregua dell'art. 147 legge fallim., del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante non è soggetta ad altro termine di decadenza che non sia l'anno dalla iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale (ad esempio il recesso) o societaria (ad esempio la trasformazione della società), che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata, escludendosi, invece, la possibilità di ancorare la decorrenza di detto termine alla mera cessazione dell'ingerenza nell'amministrazione. (massima ufficiale)


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