Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23126 - pubb. 11/01/2019

Società in nome collettivo, scioglimento per delibera dei soci e termine per la dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. VI, 03 Maggio 2012, n. 6692. Pres. Salmè. Est. Didone.


Fallimento - Società - Società in nome collettivo - Avvenuto scioglimento per delibera dei soci - Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza - Dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sussistenza - Decorso di un anno dal verificarsi della causa di scioglimento - Irrilevanza - Ragioni



In caso di scioglimento della società in nome collettivo in seguito a decisione dei soci, il fallimento della società (ed eventualmente dei soci) può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 10 legge fall., sino a quando sia decorso un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese e non già dal mero verificarsi della causa di scioglimento atteso che questo è astrattamente revocabile con diversa volontà dei soci, e che, per quanto le cause di scioglimento operino di diritto, tuttavia, verificatasi una di esse, la società non si estingue automaticamente, ma entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA


FATTO E DIRITTO

p. 1. - Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 11.1.2006 con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania ha respinto l'opposizione alla dichiarazione di fallimento della s.n.c. "La Tecnica Impianti" e dei soci La Porta Aurelia e Mirra Michele.

Contro la sentenza di appello la sola La Porta Aurelia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

2.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione e formula (sebbene non più richiesto) il seguente quesito: "se, accertata da parte del giudice del merito la cessazione di attività imprenditoriale da parte di società di persone conseguente ad atto di scioglimento della stessa con affermazione della non necessità della fase di liquidazione per inesistenza di attivo e passivo, e che i terzi di normale diligenza ne erano - o avrebbero dovuto essere - avvertiti, possa essere o meno dichiarato il fallimento di tale società e dei soci illimitatamente responsabili per non essere stata annotata nei Registri delle imprese la cancellazione di tale società nonostante fosse stato annotato in tale registro l'atto di scioglimento e liquidazione della compagnia sociale e , alla data della dichiarazione di fallimento, fosse decorso più di un anno sia dall'atto di scioglimento della società (e di cessazione dell'attività di impresa) e sia da quella in cui tale atto di scioglimento era stato annotato nel Registro delle imprese".

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (L. Fall., art. 147) e deduce che, essendo venuta meno - con lo scioglimento della società del 28.11.1996 - la qualità di socia dell'opponente La Porta ed essendo stato pure pubblicato l'atto che ciò dimostrava, costei non poteva essere dichiarata fallita, in uno alla società, con sentenza del 1.7.1998 e quindi oltre un anno dal venir meno per essa opponente della qualità di socia della società dichiarata fallita.

3.- Entrambe le censure appaiono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata è conforme all'orientamento di questa Corte secondo cui "in caso di scioglimento della società in nome collettivo per il venir meno della pluralità di soci, il fallimento della società (e del socio superstite) può essere dichiarato, ai sensi della L. Fall., art. 10, sino a quando sia decorso un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (Corte cost. sent. n. 319 del 2000), e non già dal verificarsi della causa di scioglimento, atteso che, per quanto le cause di scioglimento operino automaticamente, ossia di diritto, tuttavia, verificatasi una di tali cause, la società non si estingue automaticamente, ma entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione" (Sez. 1, Sentenza n. 15924 del 13/07/2006). Principio affermato in relazione al venir meno della pluralità dei soci ma applicabile anche all'ipotesi di scioglimento deliberato dai soci posto che lo scioglimento della società, quale stato che interessa direttamente i soci, può da costoro essere posto nel nulla con deliberazione di revoca dello scioglimento (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 482 del 16/02/1966). 4.- Le censure relative ai danni (terzo motivo) e alle spese (quarto motivo) resterebbero assorbite dal rigetto dei primi due motivi. Il ricorso, dunque, può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. 5.- La parte ricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all'art. 380 bis c.p.c., comma 2. p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano - non scalfite dal contenuto della memoria difensiva - e che conducono al rigetto del ricorso.

Nulla va disposto in ordine alle spese.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2012