Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23131 - pubb. 11/01/2019

Associazione non riconosciuta non iscritta nel registro delle imprese

Cassazione civile, sez. VI, 13 Luglio 2011, n. 15428. Pres. Plenteda. Est. Zanichelli.


Fallimento - Imprenditore ritirato - Associazione non riconosciuta - Iscrizione nel registro delle imprese - Difetto - Fallibilità entro un anno dalla cessazione dell'attività - Sussistenza - Fondamento



L'associazione non riconosciuta (nella specie, onlus), la quale, sebbene non iscritta nel registro delle imprese, abbia cessato da oltre un anno l'attività di impresa in precedenza esercitata, non è più soggetta alla dichiarazione di fallimento, in quanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 legge fallimentare, come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, anche per gli imprenditori mai iscritti nel registro sussiste la possibilità di dimostrare la data di conoscenza da parte dei terzi della effettiva cessazione dell'attività, restando pur sempre necessario, in difetto di forme di pubblicità legale, contemperare l'affidamento dei terzi e la necessità di dare stabilità ai rapporti giuridici e di evitare di lasciare "sine die" aperta la possibilità di dichiarazione di fallimento di una impresa in realtà cessata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato Presidente -

Dott. RORDORF Renato - Consigliere -

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -

Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore de fallimento della Associazione Premio Barocco Onlus ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Corte d'appello che, in esito al reclamo proposto dal legale rappresentante della medesima, ne ha revocato il fallimento dichiarato dal Tribunale di Lecce con sentenza depositata in data 21 aprile 2009 in considerazione dell'intervenuto superamento del termine annuale decorrente dalla data di cessazione dell'attività dell'impresa.

Resiste l'intimata con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato cui non resiste la ricorrente principale. La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..


MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

In via preliminare deve essere ritenuta la manifesta infondatezza dell'eccezione proposta dalla controricorrente a tenore della quale il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione ad agire da parte del curatore. A parte l'accenno alla carenza di interesse circa la cui configurabilità non viene fornito alcun chiarimento e che comunque non sussiste dal momento che il curatore, in quanto gestore della procedura anche per conto dei creditori, ha interesse alla sua stabilità in vista dei fini che si propone, la carenza di legittimazione viene individuata nell'insussistenza della iniziativa di ufficio in capo al giudice che invece, autorizzando il curatore, i cui poteri dunque dal primo deriverebbero, eserciterebbe in sostanza il potere di instare per la dichiarazione di fallimento. È sufficiente rilevare, di contro, che l'autorizzazione non attribuisce all'autorizzato un potere che a questi non compete ma unicamente toglie un vincolo all'esercizio di un potere proprio dell'autorizzando posto al fine di garantire che il potere stesso sia esercitato nei casi previsti dalla legge per cui deve escludersi che sia il giudice a richiedere la dichiarazione di fallimento sol perché autorizza il curatore a procedere. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'art. 10, L. Fall., e dell'art. 2913 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che il termine annuale di cui all'art. 10, della L. Fall., possa applicarsi anche alle imprese non iscritte nell'apposito registro.

Il motivo è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza della Corte a mente della quale principio, emergente dalla sentenza 21 luglio 2000 n. 319 e dalle ordinanze 7 novembre 2001 n. 361 ed 11 aprile 2002 n. 131 della Corte cost. secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10, L. Fall., ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi, non esclude l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone d'individuare il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata" (Cassazione civile, sez. 1, 13 marzo 2009, n. 6199; nello stesso senso Cassazione civile, sez. 1, 28 agosto 2006, n. 18618). Nè tali conclusioni debbono essere riviste, come invece si sostiene con il secondo motivo di censura, alla luce delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 169 del 2007 che riscrivendo l'art. 10 e dopo aver dato decisivo rilievo alla data di cancellazione dal registro delle imprese ai fini della decorrenza del periodo annuale ha precisato al secondo comma che "In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma" in quanto tale limitazione è intesa ad impedire al debitore di contrastare quanto emerge da una forma di pubblicità degli eventi dell'impresa su cui i terzi possono fare affidamento ma non anche ad impedire a chi ha un interesse qualificato alla dichiarazione di fallimento di dimostrare che nonostante tali risultanze l'impresa ha continuato ad operare anche in seguito; deve essere pertanto respinta la tesi secondo cui la norma in questione possa essere interpretata come esclusione per l'imprenditore non iscritto al registro delle imprese della possibilità di dimostrare la data di conoscenza da parte dei terzi della effettiva cessazione dell'attività in quanto, in difetto di forme di pubblicità legale, resta pur sempre necessario contemperare l'affidamento dei terzi e la necessità di dare stabilità ai rapporti giuridici evitando di lasciare sine die aperta la possibilità di dichiarazione di fallimento di un impresa in realtà cessata.

Il terzo motivo con cui si deduce carenza di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza da parte dei terzi dell'intervenuta cessazione dell'attività di impresa da parte della fallita a far tempo dal 2007 è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile. È infondato laddove imputa alla Corte territoriale di aver illogicamente motivato in ordine alla sussistenza di elementi idonei a dimostrare detta conoscenza in quanto il giudice a quo ha evidenziato elementi di fatto non incongrui quali una prima dichiarazione di fallimento poi revocata, la cancellazione dell'Associazione dal REA, la comunicazione della cessazione effettuata agli uffici fiscali.

Il motivo è inammissibile laddove chiede che tali elementi vengano giudicati insufficienti in quanto la relativa valutazione è questione di fatto che non può essere riproposta in tali termini in sede di legittimità.

L'infondatezza degli esaminati motivi comporta l'assorbimento di quello proposto col ricorso incidentale condizionato. Il ricorso principale deve dunque essere rigettato e quello incidentale dichiarato assorbito.

L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese.


P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011