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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2314 - pubb. 27/07/2010.

Rapporto tra transazione fiscale e concordato, effetti della falcidia del credito privilegiato ed esclusione pattizia al concorso per la parte chirografaria


Appello di Torino, 23 Aprile 2010. Est. Stalla.

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Carattere Facoltativo – Libertà per il debitore – Debiti maturati nei confronti del fisco.

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Natura e connotati tipici – Disciplina procedurale.

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Indisponibilità della pretesa  tributaria – Esclusione nell’ambito della procedura concordataria.

Concordato preventivo – Transazione Fiscale –  Esclusione dell’effetto condizionante della transazione fiscale –  Possibilità di prevedere il pagamento non integrale di dei tributi.

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Approvazione della proposta di transazione fiscale – Efficacia – Consolidamento della posizione fiscale del debitore.

Concordato preventivo – Crediti privilegiati – Proposta con soddisfazione non integrale – Operatività dell’equiparazione normativa al credito chirografario.

Concordato preventivo – Voto del creditore privilegiato – Proposta concordataria con soddisfazione non integrale del credito privilegiato – Rinuncia totale o parziale del privilegio – Differenza.

Concordato preventivo –  Fallimento – Concorso dei creditori privilegiati nelle ripartizioni dell’attivo – Concorso satisfattivo  – Esclusione nell’ambito della procedura concordataria. (27/07/2010)


L’art. 146 del d.lvo 5/06, introducendo  l‘istituto della transazione fiscale, ne ha evidenziato il carattere meramente facoltativo e discrezionale  per il debitore, il quale "può proporre" la dilazione del pagamento, ovvero il pagamento parziale dei tributi aventi natura tanto chirografaria quanto privilegiata, senza peraltro venire escluso (pur in presenza di debiti tributari) dalla possibilità di adire al concordato senza formulare alcuna proposta di tal genere; con il che, i debiti maturati nei confronti del fisco usufruiranno, secondo il loro rango, della sorte comune a tutti gli altri debiti oggetto di concordato. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L‘istituto della transazione fiscale ricalca i connotati tipici della proposta concordataria, trovando per contro, nell'articolo 182 ter, una minuziosa ed assorbente disciplina procedurale che giustifica, di per sé, la previsione  “dedicata” dell'istituto in seno alla più ampia procedura concordataria, che si coordina nella contestualità dell‘adesione alla transazione con il voto nell'adunanza dei creditori. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Né dall'articolo 160 né dall‘articolo 182 ter, si desume la volontà legislativa di porre il principio di indisponibilità della pretesa tributaria (certamente operante nel momento accertativo ed impositivo), non soltanto a fondamento di una deroga della parità di trattamento dei creditori (oltre i limiti generali fatti propri dall‘articolo 2741 codice civile), ma nemmeno alla  base del momento prettamente satisfattivo e della riscossione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Se è vero che non mancano tributi (in quanto costituenti risorse proprie dell‘Unione Europea: imposte doganali ed lva) per i quali è la legge stessa a  stabilire espressamente la necessità di pagamento integrale, e per i quali è fatta salva  unicamente la possibilità di proporre una transazione dilatoria (v. art.182 ter, come mod. dall’art. 32 V comma d.l. 185/08, conv.con I.2/09), altrettanto evidente è che tale argomento finisce con il provare ‘contro’ la tesi dell’effetto condizionante della transazione fiscale (intesa quale istituto ‘autonomo’ e non ‘subprocedimentale’). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’approvazione della proposta di transazione fiscale ha sì effetto condizionante, ma non dell’esito del concordato preventivo, bensì del conseguimento da parte del debitore di quegli effetti, già definiti ‘tipici” ed ‘ulteriori’ insiti, in una parola, nel ‘consolidamento’ della sua posizione fiscale con riguardo tanto ai tributi già iscritti a ruolo, quanto a quelli ancora in corso di determinazione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’equiparazione normativa al chirografo della parte falcidiata del credito privilegiato, ex art. 177, comma 3, legge fallimentare, opera soltanto con riguardo al voto, non anche al trattamento economico. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il voto del creditore privilegiato falcidiato concorre, nel computo delle maggioranze, alla valutazione complessiva del trattamento riservato al credito, anche per quanto riguarda la legittimità - congruità della falcidia proposta nel suddetto rapporto con il valore di mercato ricavabile dai beni oggetto della prelazione, ed in ciò si riscontra l’oggettiva diversità tra l’ipotesi in esame (equiparazione ex lege al chirografo) e quella della rinuncia totale o parziale alla prelazione ex art. 177, comma 2. Legge fallimentare, la quale per effetto della volontà del creditore ‘muta‘ non soltanto le contingenti  prospettive di soddisfacimento, ma la tipologia stessa del credito (sia pure ai soli fini del concordato), che da privilegiato diventa in tutto o in parte chirografario. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Mentre nel fallimento l'assenza di qualsivoglia compartecipazione negoziale alla composizione della crisi impone inequivocabilmente, ex art. 54 legge fallimentare, norma non richiamata dall’art. 169, che i creditori privilegiati non integralmente soddisfatti “concorrano, per quanto é ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo", non altrettanto si verifica nel concordato preventivo (e nemmeno nel concordato fallimentare: v. art. 127), nel quale il concorso ‘satisfattivo‘ con i creditori chirografari, lungi dall'essere imposto ex lege, può anche essere pattiziamente escluso da una proposta che abbia pur tuttavia conseguito le maggioranze di legge. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

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