Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23140 - pubb. 11/01/2019

Fallimento del socio illimitatamente responsabile e decorrenza del termine per il socio occulto receduto

Cassazione civile, sez. I, 28 Settembre 2005, n. 18927. Pres. Criscuolo. Est. Ceccherini.


Dichiarazione di fallimento - Termine annuale - Decorrenza - Dalla data della pubblicizzazione del recesso con mezzi idonei o di conoscenza da parte dei creditori - Fondamento



In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche - la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalità del primo comma dell'art. 147 legge fall., nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) - impone che la decorrenza di detto termine per il socio occulto receduto non possa farsi risalire alla data del suo recesso, né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, poiché l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario, ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Occorre pertanto, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -

Dott. RORDORF Renato - Consigliere -

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve in via pregiudiziale esaminarsi l'ammissibilità del ricorso proposto dal signor Giacomo C., che non enuncia le ragioni della sua legittimazione a partecipare al giudizio. Dal provvedimento del tribunale, che questa corte è abilitata a conoscere direttamente per la natura processuale della questione, risulta che il primo giudice aveva pregiudizialmente ritenuto il difetto di legittimazione attiva del ricorrente Giacomo C., non potendo a lui riconoscersi la titolarità di alcuna delle qualificazioni giuridiche legittimanti l'assunzione dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Questa statuizione non fu impugnata dall'interessato con il reclamo da lui presentato, che verteva sulla questione di merito. Il giudicato così formatosi sul punto non fu rilevato dalla corte siciliana, ma deve essere accertato in questa sede, e comporta il difetto di legittimazione dello stesso Giacomo C. a partecipare al giudizio di legittimità.

Quanto al ricorso proposto dal signor Salvatore C., in esso si denuncia il vizio di violazione di legge, in cui è incorsa la corte d'appello, nel dichiarare spirato il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dei soci occulti in estensione del fallimento della società, sul presupposto che il termine medesimo cominci a decorrere dalla dichiarazione di criticamente che il dies a quo in questione non può essere anteriore a duello della cessazione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o del venire meno dell'appartenenza alla compagine sociale, come aveva già osservato la Corte costituzionale, ciò che tuttavia non si verifica per il solo fatto della dichiarazione di fallimento, che non determina l'estinzione della società.

Il motivo è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte in tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche - la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia d'incostituzionalità del primo comma dell'art. 147 legge fallita, nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) - impone che la decorrenza di detto termine per il socio occulto receduto non possa farsi risalire alla data del suo recesso, ne', tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, perché l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario, ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Occorre pertanto, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato (Cass. 28 maggio 2004 n. 10268; conf. 26 novembre 2004 n. 22347). Questo non comporta l'inconveniente, denunciato dalla difesa dei resistenti, nella discussione orale, che vi sarebbero dei soggetti per i quali il termine in questione non potrebbe mai decorrere. Il socio receduto può sempre far decorrere il termine dando notizia del suo recesso ai creditori sociali, mentre per colui che socio non è il termine non può mai decorrere per la ragione che egli non è soggetto alla dichiarazione di fallimento.

Il ricorso deve quindi essere accolto, e il decreto deve essere cassato con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della medesima corte d'appello per un nuovo giudizio che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato. Le spese del giudizio svoltosi tra il ricorrente Giacomo C. e i resistenti sono compensate, ravvisandosi giusti motivi.

 

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso di Giacomo C. dichiara inammissibile il reclamo proposto da Giacomo C. avverso il decreto del Tribunale; accoglie il ricorso di Salvatore C.;

cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese - nei rapporti tra Salvatore C. e i resistenti - ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo; compensa le spese tra Giacomo C. e i resistenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2005.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2005