Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23151 - pubb. 05/02/2020

L'atto di citazione invalido come domanda giudiziale può valere come atto di costituzione in mora ed avere efficacia interruttiva della prescrizione

Cassazione civile, sez. III, 08 Gennaio 2020, n. 124. Pres. Sestini. Est. Valle.


Effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. - Idoneità - Condizioni - Limiti - Fattispecie



L'atto di citazione - anche se invalido come domanda giudiziale e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali - può tuttavia valere come atto di costituzione in mora ed avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati a cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia interruttiva ad un atto di citazione, nullo per mancanza dell'"editio actionis", in quanto contenente richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. con indicazione dei soggetti ritenuti responsabili, direttamente o per omesso controllo). (massima ufficiale)


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