Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23193 - pubb. 11/01/2019

Trasformazione di società di persone in società di capitali e responsabilità illimitata dei soci

Cassazione civile, sez. I, 24 Luglio 1997, n. 6925. Pres. Corda. Est. Pignataro.


Trasformazione in società di capitali - Effetti - Soci della società di persone - Fallimento della società preesistente - Automatica estensione - Ammissibilità - Termine annuale ex art. 10 legge fall. - Inapplicabilità



La trasformazione di una società di persone in società di capitali non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro soggetto, ma la semplice modificazione della struttura e dell'organizzazione societaria, che lascia immutata l'identità soggettiva dell'ente ed immutati i rapporti giuridici ad essa facenti capo e mantiene inalterata ad ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori abbiano aderito alla trasformazione. Ne consegue che detti soci sono soggetti, ai sensi dell'art. 147 legge fall., alla automatica estensione personale del fallimento della società preesistente e ciò senza che debba ricorrere in loro la qualità di imprenditore o che si realizzi il requisito della insolvenza relativamente alla singola sfera soggettiva e, ancora, senza che operi la regola del termine annuale di cui all'art. 10 legge fall.. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario CORDA - Presidente -

Dott. Pellegrino SENOFONTE - Consigliere -

Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -

Dott. Antonio CATALANO - Consigliere -

Dott. Alberto PIGNATARO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 marzo 1991 il tribunale di Catania dichiarava il fallimento di Giuseppe T. e di Giuseppa C. quali soci illimitatamente responsabili della società in nome collettivo "Sintesi", trasformata - con deliberazione del 12 aprile 1988 adottata senza il consenso dei creditori sociali ex art. 2499 c.c. - in società per azioni "Sintesi", dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza dell'11 agosto 1990. Con atto di citazione notificato il 22-24 aprile 1991 i coniugi T. - C. proponevano opposizione alla sentenza dichiarativa del proprio fallimento personale nei confronti della curatela fallimentare e dei creditori che avevano presentato istanze di fallimento contro la s.p.a "Sintesi", contestando la sussistenza dello stato di insolvenza della società al momento della sua trasformazione.

Con sentenza del 13 ottobre 1992 il tribunale di Catania rigettava l'opposizione, ritenendo infondata la tesi degli opponenti. Proposta impugnazione da parte di costoro, la corte d'appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, rigettava l'appello con sentenza del 9 novembre 1994. La corte territoriale osservava in particolare: che, al tempo della sua trasformazione, la società Sintesi non aveva adempiuto obbligazioni da tempo scadute, tra cui quelle - di rilevante importo - verso l'I.N.P.S. e verso l'Assifinanziaria - A.FI. - s.p.a. nonché verso la "Varchi" s.r.l., rimaste insoddisfatte anche dopo la trasformazione; che i coniugi T. - C., soci illimitatamente responsabili della s.n.c. "Sintesi" trasformatasi, senza l'adesione dei creditori, nella società per azioni dichiarata fallita, erano soggetti all'automatica estensione personale del fallimento della società per azioni che costituiva la semplice modificazione della struttura dell'originaria società di persone;

che lo stato d'insolvenza della società - come ritenuto dal tribunale - si era manifestato anteriormente alla sua trasformazione ed era perdurato dopo la stessa per la mancanza cronica di liquidità.

Per la cassazione di tale sentenza i coniugi T. - C. hanno proposto congiuntamente ricorso, basato su due motivi. L'Assifinanziaria - A.FI. - s.p.a. ha resistito con controricorso;

l'I.N.P.S. ha depositato procura speciale, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo articolato motivo i ricorrenti, denunziando violazione degli artt. 187 e 6 ("recte" 5) della legge fallimentare, addebitano alla corte d'appello l'errore di avere ritenuto che la società Sintesi si fosse trovata in stato di insolvenza anziché in stato di temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni (che avrebbe giustificato l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata) e deducono in particolare: a) che al momento della dichiarazione di fallimento della s.p.a. Sintesi (agosto 1990) il solo debito esistente verso l'I.N.P.S. per l'importo di L. 135.972.594 non era esigibile per effetto della sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e che vi erano comprovate possibilità di risanare l'impresa sussistendo, nei confronti di unità sanitarie locali, ingenti crediti della Sintesi s.p.a. la quale aveva estinto in gran parte i debiti esistenti con la somma di circa tre miliardi di lire riscossa nel procedimento di esecuzione forzata presso terzi promosso in danno della U.S.L. n. 35; b) che nessuna norma di legge prevede l'estensibilità, ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone trasformatasi in società di capitali, del fallimento di questa società per il solo fatto che al tempo di detto fallimento "residuino ancora obbligazioni sociali insoddisfatte per le quali non vi sia stata liberazione ai sensi dell'art. 2499 c.c.". Le censure non meritano accoglimento.

Con riguardo alla prima censura (sub a) deve rilevarsi che la corte d'appello ha accertato: che la società in nome collettivo Sintesi, di cui i coniugi T. - C. erano soci con responsabilità illimitata, versava in stato di insolvenza già all'epoca della sua trasformazione in società per azioni non avendo adempiuto obbligazioni da tempo scadute ed in particolare quelle di rilevante importo verso l'I.N.P.S. (risalenti in parte al marzo 1982) e verso l'Assifinaziaria - A.FI. - s.p.a. nonché verso la "Varchi s.r.l.";

che la situazione di perdurante grave carenza di liquidità non era venuta meno dopo la trasformazione della società di persone in società di capitali neppure dopo la riscossione, nel procedimento di esecuzione forzata presso terzi, di rilevanti somme poiché queste erano servite per estinguere alcuni debiti per i quali erano state attivate procedure esecutive o istanze di fallimento; che erano rimaste inadempiute le obbligazioni di rilevante importo verso l'I.N.P.S. e verso l'A.FI. s.p.a. che pure aveva desistito da una precedente istanza di fallimento presentata dopo oltre un anno dalla trasformazione della società; che la tolleranza manifestata da tale società, il cui credito non era mai stato estinto, e le dilazioni ai pagamenti concessi da alcuni creditori non aveva comunque favorito il ripristino di liquidità e di solvibilità in modo da restituire equilibrio alla situazione patrimoniale e finanziaria della sintesi s.p.a. e da far venire meno la persistente condizione di impotenza economica.

La corte di merito ha spiegato ampiamente le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente una cronica mancanza di liquidità nella società Sintesi, sia prima che dopo la sua trasformazione in società di capitali, e, quindi, esistente lo stato di insolvenza della società stessa il quale va identificato, secondo la costante giurisprudenza di questa suprema corte, nella situazione di impotenza economica dell'impresa ad adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite.

L'accertamento di fatto compiuto dalla corte di merito, essendo sorretto da congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità di questa suprema corte alla quale non è consentito effettuare una nuova valutazione delle risultanze processuali, come invece vorrebbero i ricorrenti che - pur denunziando violazioni di norme di legge - sostanzialmente prospettano un'erronea valutazione di tali risultanze da parte del giudice di merito.

Dall'indicato accertamento di fatto la corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti con la censura sub b), ha tratto correttamente la conseguenza della estensione del fallimento della società per azioni ai soci illimitatamente responsabili della società di persone trasformatasi in società di capitali.

È, infatti, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa suprema corte (v. sentenze n. 8924/1992, n. 5394/1985, n. 189/1979 nonché n. 9407/1995 in motivazione), quello secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro soggetto, ma la semplice modificazione della struttura e dell'organizzazione societaria, che lascia immutati l'identità soggettiva dell'ente ed i rapporti giuridici ad esso facenti capo e che mantiene inalterata ad ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori sociali abbiano aderito alla trasformazione ai sensi dell'art. 2499 c.c. Ne consegue che in forza della permanente qualità di soci illimitatamente responsabili ad ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, dei soci della società di persone trasformatasi in società di capitali, gli stessi sono soggetti, ai sensi dell'art. 147 legge fallimentare, all'estensione del fallimento della società preesistente e ciò senza che debba ricorrere in loro la qualità di imprenditori o che si realizzi il requisito dell'insolvenza relativamente alla singola sfera soggettiva, ed ancora senza che operi la regola del termine annuale di cui all'art. 10 della legge fallimentare.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali emessa a loro carico e sostengono che tali spese avrebbero dovuto essere compensate, come statuito più equamente dal giudice di primo grado.

Il motivo è inammissibile.

La corte territoriale, nello statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, ha applicato il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.e la valutazione dell'opportunità della compensazione (totale o parziale) delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito che si sottrae al sindacato di questa suprema corte.

3) In conclusione il ricorso, nel suo complesso, va rigettato. Per effetto della soccombenza i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, a favore dei resistenti A.FI. s.p.a. ed I.N.P.S., mentre non deve emettersi alcuna pronuncia al riguardo nei confronti degli altri intimati poiché essi non si sono costituiti.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, a favore dei resistenti A.FI. s.p.a. ed I.N.P.S., delle spese del giudizio di cassazione, che liquida rispettivamente in L. 3.137.350 di cui L. 3.000.000 per onorari ed in L. 1.595.000 di cui L. 1.500.000 per onorari.

Così deciso in Roma il 19 marzo 1997 .