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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23214 - pubb. 12/02/2020.

Linee di credito autoliquidanti, patto di compensazione e fallimento


Tribunale di Pavia, 04 Febbraio 2020. Est. Rocca.

Fallimento – Patto di compensazione – Inopponibilità – Inefficacia delle rimesse bancarie successive alla dichiarazione di fallimento – Obbligo di restituzione


Il rapporto negoziale complesso caratterizzato dall’apertura di credito in conto corrente ex art. 1842 c.c., e dall’obbligo della banca di incassare i crediti presso terzi (mandato all’incasso in rem propriam), per poi compensare automaticamente le contrapposte partite in forza di un apposito patto accessorio di compensazione, non è opponibile al curatore del fallimento del correntista fallito, in quanto l’immediato scioglimento del contratto di conto corrente bancario ai sensi dell’art. 78 L.F. si estende, in forza della sua natura accessoria, anche al patto di compensazione (a differenza di quanto avviene invece nella procedura di concordato preventivo, dove è tendenzialmente prevista la prosecuzione dei rapporti pendenti – arg. ex art. 169 bis L.F.).

Dallo scioglimento automatico del contratto di conto corrente di corrispondenza e del pactum de compensando accessorio, conseguono sia la cristallizzazione del saldo attivo in essere alla data del fallimento, sia che l’istituto di credito non abbia più titolo a trattenere le somme versate da terzi in favore del soggetto frattanto fallito, originandosi l’obbligo ex art. 44 L.F. di restituire alla curatela gli accrediti pervenuti sul conto corrente dopo la dichiarazione di fallimento; difatti, l’obbligazione dell’istituto di credito, quale mandatario del correntista, di restituire al mandante le somme riscosse, non sorge al momento del conferimento del mandato, bensì all’atto della riscossione del credito, così verificandosi, l’impossibilità, per la banca, di operare la compensazione ex art. 56 L.F. tra reciproci debiti e crediti. (Andrea Gorgoni) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Andrea Gorgoni


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