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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23232 - pubb. 15/02/2020.

Impugnazione dell’atto del processo esecutivo per nullità derivata da precedenti atti e incolpevolmente ignoranza dell’atto presupposto nullo


Cassazione civile, sez. III, 10 Dicembre 2019, n. 32136. Pres. De Stefano. Est. Rossetti.

Esecuzione forzata – Opposizione agli atti – Mancata proposizione ex 617 c.p.c. – Inammissibilità dell’impugnazione dell’atto successivo

Esecuzione forzata – Opposizione agli atti – Mancata proposizione ex 617 c.p.c. – Incolpevole ignoranza dell’atto nullo – Ammissibilità dell’impugnazione dell’atto successivo

Termini processuali – Prorogabilità del termine ordinatorio

Termini processuali – Improrogabilità del termine perentorio – Rimessione in termini


Chi intende contestare la legittimità di un atto del processo esecutivo dovrà farlo proponendo opposizione nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c.; diversamente, non potrà far valere il vizio di quell’atto, impugnando gli atti successivi che dal primo abbiano mutuato la nullità.

L’impugnazione tempestiva dell’atto del processo esecutivo per nullità derivata da precedenti atti è ammissibile solo nel caso in cui la parte interessata dimostri di aver incolpevolmente ignorato l’esistenza dell’atto presupposto nullo.

La proroga del termine è prevista dal codice di rito unicamente per i termini ordinatori: il giudice, a seguito di motivata istanza presentata della parte interessata prima della scadenza del termine, concede un differimento della medesima scadenza per il compimento dell'atto processuale.

Il termine perentorio non è suscettibile di proroga in quanto il suo inutile decorso comporta la decadenza dalla relativa attività processuale. In questo caso, l’unico rimedio concesso alla parte che sia incolpevolmente decaduta è l'istituto della rimessione in termini il quale consente una sanatoria ex tunc della decadenza già verificatasi. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

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