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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23253 - pubb. 20/02/2020.

Nullità virtuale come criterio residuale


Cassazione civile, sez. III, 15 Gennaio 2020, n. 525. Pres. Uliana Armano. Est. Cricenti.

Contrarietà a norme imperative - Nullità cd. virtuale - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie


In tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi. (Nella specie, era stata chiesta la dichiarazione di nullità del contratto di vendita di un immobile per violazione della l. n. 231 del 2007 sull'antiriciclaggio, stante il dedotto pattuito pagamento del prezzo in contanti; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto non applicabile l'art. 1418 c.c. poiché l'infrazione contestata era sanzionata in via amministrativa). (massima ufficiale)

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