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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23255 - pubb. 20/02/2020.

Risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione professionale, prova e liquidazione


Tribunale di Catania, 30 Ottobre 2019. Est. Tripi.

Demansionamento e dequalificazione professionale – Lesione del diritto fondamentale alla piena esplicazione della vita professionale – Illegittima emarginazione – Danno da legittima aspettativa di carriera – Fatti lesivi successivi all’instaurazione del giudizio – Conseguenze dannose in corso di causa ulteriori direttamente connesse all’unico comportamento datoriale dedotto in ricorso e alla permanenza dei suoi effetti nel corso del tempo necessario alla celebrazione del giudizio


I fatti lesivi successivi all’istaurazione del giudizio non possono ritenersi estranei al thema probandum e al thema decidendum rappresentando fatti generatori di meri danni c.d. incrementali, sopravvenuti, ma pur sempre connessi all’unitario inadempimento datoriale. Pertanto, l’azione risarcitoria è ammissibile anche per le conseguenze successive alla instaurazione del giudizio.

L’efficacia vincolante di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio risarcitorio civile è circoscritta ai sensi dell’art. 652 c.p.p. all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, non allorché l’assoluzione sia pronunziata ai sensi dell’art. 530, comma secondo, c.p.p. per mancanza o insufficienza di prove. (Silvia Dragotta) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Silvia Dragotta


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