Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2329/2010p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Pistoia, 31 Marzo 2010, n. 0. .


Concordato preventivo – Fallimento – Effetti – Risoluzione – Effetti – Differenze. (03/08/2010)



La risoluzione del concordato preventivo ed il fallimento sono istituti ontologicamente diversi: il secondo, ove trovi attuazione a seguito della iniziativa creditoria, sortisce effetti propri, il che, ovviamente, non consegue al mero accertamento di mancata esecuzione che limita i suoi effetti: 1) al porre fine alla fase di sorveglianza e di attività degli organi della procedura; 2) a determinare la conseguente archiviazione della procedura esecutiva, altrimenti destinata a restare "aperta" a tempo indeterminato quantomeno sotto il profilo del controllo; 3) a restituire ai creditori insoddisfatti la possibilità di agire nei confronti del soggetto debitore a tutela del credito. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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