Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23297 - pubb. 28/02/2020

Azione revocatoria dell’atto di costituzione in pegno di quote sociali di proprietà del garante

Tribunale Macerata, 31 Dicembre 2019. Est. Alessandra Canullo.


Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Requisiti dell’azione revocatoria (consiluim fraudis, scientia damni e ecentus damni) - Inefficacia degli atti di disposizione del Garante - Distinzione tra atti a titolo oneroso e atti a titoli gratuito - Pregiudizio potenziale o concreto - Revoca atto di conferimento in s.r.l. - Revoca atto di pegno su quote sociali - Accoglimento



Per l’esperibilità dell’azione revocatoria, nel caso di specie, non è necessaria l’intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito (consilium fraudis), ma è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore ed eventualmente del terzo (in caso di atto qualificabile come a titolo oneroso) del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica possa arrecare alle ragioni del creditore (scientia damni), a prescindere da ogni elemento fraudolento (dolo generico). Quanto all’eventus damni l’azione revocatoria ordinaria richiede non già la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche soltanto in una modificazione qualificativa dello stesso.  

L’onere probatorio del creditore relativamente all’eventus damni si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del residuo patrimonio debitorio, spettando per contro al debitore dimostrare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del credito.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di pegno successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento di debito, da ritenersi inerente non alla causa dell’accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso. Alla qualificabilità dell’atto in questione, come atto gratuito, consegue, ovviamente, l’irrilevanza dello stato soggettivo del terzo creditore, che non va quindi nella specie indagata. (Giovanna Bigi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giovanna Bigi


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