L'integrazione 'ex officio' delle prove testimoniali è espressione di una facoltà discrezionale del giudice
Cassazione civile, sez. VI, 11 Febbraio 2020, n. 3144. Pres. Frasca. Est. Vincenti.
Prova testimoniale - Integrazione "ex officio" della prova testimoniale ex art. 257, comma 1, c.p.c. - Esercizio di una facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione
L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione. (massima ufficiale)