Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23338 - pubb. 07/03/2020

Notificazione di atto su istanza di persona diversa dalla parte e dal suo difensore

Cassazione civile, sez. VI, 04 Febbraio 2020, n. 2415. Pres. Genovese. Est. Di Marzio.


Consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare – Soggetti legittimati – Delega verbale ad altra persona – Ammissibilità – Fattispecie



Legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 104, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purchè non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita. (Nella specie la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione di un reclamo, in quanto effettuata su istanza di persona diversa dalla parte e dal suo difensore). (massima ufficiale)


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