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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2334 - pubb. 03/08/2010.

Ultrattività del rito, impugnazione della sentenza di fallimento del socio e regime transitorio


Tribunale di Napoli, 21 Aprile 2010. Est. Campese.

Impugnazione – Ultrattività del rito ai fini della forma del gravame – Esattezza della qualificazione del Giudice a quo – Certezza dei rimedi impugnatori – Irragionevolezza della duplicazione del mezzo di impugnazione.

Impugnazione – Principio dell’apparenza – Scelta del mezzo di impugnazione in base alla qualificazione dell’atto.

Fallimento – Istanza depositata anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. n.5/2006 – Sentenza dichiarativa depositata in data successiva – Impugnazione – Disciplina applicabile.

Impugnazione – Consumazione del potere di impugnazione – Presupposti – Contestualità di due impugnazioni della stessa specie.

Fallimento della società pregresso – Fallimento in estensione ai soci illimitatamente responsabili – Procedura autonoma – Disciplina del regime di impugnazione applicabile. (03/08/2010)


L'ultrattività del rito ai fini della forma del gravame è l’unica opzione interpretativa conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, poiché evita l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di cautelarsi proponendo due impugnazioni, nel dubbio sull'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il principio "dell'apparenza", comporta che la scelta fra i mezzi di impugnazione astrattamente esperibili contro un provvedimento del giudice va compiuta in base alla qualificazione dell'atto, la quale a sua volta dipende dalla qualificazione che il Giudice appresta alla domanda della parte e dai poteri che lo stesso Giudice esercita nel decidere. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In tema di impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 5 del 2006, ma su ricorso depositato anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina dell'art. 18 L. Fall., con conseguente necessità di proposizione dell'appello alla Corte di Appello e non più dell'opposizione allo stesso Tribunale, in quanto la disposizione sulla disciplina transitoria di cui all'art. 150 del predetto D.Lgs. - norma eccezionale rispetto al principio generale della irretroattività della nuova disciplina ex art. 11 preleggi cod. civ. e dunque da interpretarsi restrittivamente - circoscrive la residua portata delle norme precedenti alla sola definizione dei ricorsi (anche se proposti prima del 16 luglio 2006) con cui era instaurata la fase prefallimentare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La consumazione del potere di impugnazione presuppone, da un lato, l'esistenza di due impugnazioni della stessa specie, e, dall'altro, la sussistenza, al tempo della proposizione della seconda, della declaratoria d'inammissibilità della precedente, per cui non si ha consumazione del potere di impugnazione laddove il suo esercizio sia stato preceduto da un'impugnazione di diversa specie, oppure se al momento della proposizione della seconda impugnazione non sia ancora intervenuta una declaratoria di inammissibilità e/o di improcedibilità della prima. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Poiché il fallimento dei soci illimitatamente responsabili dà luogo ad un fallimento autonomo e non già ad una procedura concorsuale accessoria o dipendente da quello principale, non vi è alcun motivo per assoggettare il regime di impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento del socio in estensione alla stessa disciplina del pregresso fallimento della società. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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