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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23386 - pubb. 18/03/2020.

Violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. da parte del socio-amministratore di società in nome collettivo che costituisca una società in accomandita semplice di cui egli sia socio accomandatario


Tribunale di Milano, 07 Novembre 2019. Est. Anna Bellesi.

Società in nome collettivo – Costituzione di società in accomandita semplice da parte del socio di s.n.c. – Società formalmente inattiva – Violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. – Sussiste

Procedimento cautelare d’urgenza per violazione del divieto di concorrenza – Messa in liquidazione della società costituita in violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. – Periculum in mora – Sussiste


La costituzione, da parte del socio di società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice di cui egli sia socio accomandatario e che abbia il medesimo oggetto sociale della prima costituisce, di per sé, violazione del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2301 c.c., norma che vieta al socio di s.n.c. di esercitare per conto proprio o altrui un’attività in concorrenza con quella della società e di partecipare, come socio illimitatamente responsabile, ad altra società concorrente, senza il consenso degli altri soci. Non rileva in senso contrario il fatto che, dalla visura camerale, la seconda società risulti inattiva.

La messa in liquidazione della società resistente che operi in violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. non influisce sulla sussistenza del fumus boni iuris, né è idonea ad elidere il periculum in mora, e ciò sia perché la messa in liquidazione potrebbe essere revocata, sia perché anche una società in liquidazione, benché nei limiti della ridotta attività che le è consentita, potrebbe porsi in concorrenza con la società ricorrente. (Giovanni Prearo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Prearo


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