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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23425 - pubb. 27/03/2020.

Il termine per la risoluzione del concordato liquidatorio decorre dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione


Tribunale di Brescia, 16 Maggio 2020. Pres. Simonetta Bruno. Est. Pernigotto.

Concordato preventivo – Risoluzione – Concordato liquidatorio – Decorso del termine di un anno ex art. 186, comma 3, legge fallim.


L’art. 186, comma 3, legge fallim., ove stabilisce che il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato, deve essere interpretato nel senso che ove il termine in questione non sia stato fissato in modo tassativo esso decorre dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione che si compiono non soltanto con la vendita dei beni, ma anche con gli effettivi pagamenti.

Detta interpretazione appare ancor più corretta se si consideri che il legislatore, all’art. 186 legge fallim., ha voluto utilizzare proprio la generica espressione “adempimento” e non già quella specifica di “pagamento”.

Nel concordato liquidatorio i termini di adempimento del piano non possono che qualificarsi come “mere prospettazioni”, non potendosi certo trascurare che tali termini dovranno necessariamente confrontarsi con l’andamento dei mercati, delle vendite e dunque con elementi esogeni ed incontrollabili ex ante; ne discende che ove non risultino non conclusi gli adempimenti previsti dal piano, non può dirsi iniziato il decorso del termine annuale di cui all’art. 186, comma 3, legge fallim. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Sara Remus



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