Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23439 - pubb. 31/03/2020

Azione di responsabilità ex art. 146 l.f., nuova disciplina e criteri di liquidazione del danno

Appello Catania, 16 Gennaio 2020. Pres. Veronica Milone. Est. Fichera.


Azione di responsabilità ex art. 146 l.f. – Criteri di liquidazione del danno – Nuova disciplina di cui all’art. 2486 comma 3 cod. civ. introdotto dall’art. 378 CCI – Applicabilità ai processi in corso – Esclusione



La disciplina dettata dal terzo comma dell’art. 2486 cod. civ. (aggiunto dall'art. 378, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice Crisi Impresa, ed in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2019) ha recepito un indirizzo giurisprudenziale già esistente, introducendo nel sistema una presunzione semplice con riferimento alla quantificazione del danno secondo il criterio dei “netti patrimoniali”, ed una presunzione iuris et de iure in favore della procedura concorsuale con riguardo all’adozione del criterio residuale della differenza tra attivo e passivo (quando non sia possibile determinare i netti patrimoniali per la mancanza o irregolarità delle scritture contabili). In entrambi i casi il legislatore ha quindi introdotto una presunzione legale invertendo l’onere della prova, facendo così beneficiare l’attore di una relevatio ab onere probandi, sicchè la norma non può essere applicata ai processi in corso, riguardanti quindi condotte, in thesi illecite, poste in essere prima dell’entrata in vigore della norma stessa, perché in caso contrario si renderebbe deteriore la posizione processuale del convenuto, imponendogli un onere probatorio cui non sapeva di andare incontro nel momento in cui il processo è iniziato, con le evidenti conseguenze relative alla scelta della strategia di difesa da proporre in giudizio. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


Il testo integrale


 


Testo Integrale