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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23441 - pubb. 01/04/2020.

I contributi non versati all'Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti non sono assistiti dal privilegio


Cassazione civile, sez. VI, 08 Febbraio 2019. Pres. Genovese. Est. Laura Tricomi.

Farmacisti - Fallimento - Contributi non versati all’Enpaf - Privilegio - Inesistenza - Fondamento


La causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle relative fonti di finanziamento. Detto fine non può dirsi tutelato dagli enti privati che, pur portatori di interessi collettivi, gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati all'Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno rango chirografario e non sono assistiti dal predetto privilegio, in quanto non sono dovuti "ex lege", trovando, piuttosto, fonte nella contrattazione collettiva. (massima ufficiale)

 

RITENUTO

che:

L'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (di seguito ENPAF) propone ricorso per cassazione fondato su un motivo avverso il decreto del Tribunale di Roma, in epigrafe indicato, che ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dell'ENPAF nei confronti del fallimento Farmacia dott. S.F..

Il Tribunale ha confermato l'esclusione dalla collocazione privilegiata del credito, ammesso allo stato passivo in chirografo, in quanto l'obbligazione contributiva non trovava la sua fonte nella legge e nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, ma nella contrattazione collettiva finalizzata alla gestione di forme integrative di previdenza ed assistenza.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art.380 bis c.p.c..

 

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

2. Preliminarmente va rilevato che l'errore contenuto nella comunicazione della proposta di decisione (laddove si è indicato "manifesta fondatezza del ricorso" in luogo di "manifesta infondatezza") essendo chiaramente individuabile come un mero lapsus calami, non ha menomato le facoltà difensive del ricorrente perchè il contenuto della proposta ed i richiami giurisprudenziali in essa riportati sono coerenti ad una proposta di infondatezza, oltre che incompatibili con una proposta di fondatezza, ed hanno posto il ricorrente nella condizione di dedurre e presentare osservazioni: facoltà di cui peraltro - non si è avvalso (Cass. 18770 del 13/7/2018).

3. Il motivo, con il quale è denunciata la violazione del DICPS n. 233 del 1946, art. 3, nonchè degli artt. 2753 e 2754 c.c., è infondato.

Anche nel presente caso trova applicazione il principio, già affermato con riferimento alla Cassa Edile, secondo il quale "La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza sicchè i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva." (Cass. n. 25173 del 14/12/2015; cfr. Cass. n. 12821 del 23/12/1998); inoltre va ricordato anche che " I contributi dovuti dal datore di lavoro per la previdenza complementare (nella specie, a titolo di indennità di premorienza Fonchim, prevista dal c.c.n.l. del settore chimico-farmaceutico a partire dall'i gennaio 2007), originando da un rapporto contrattuale diverso da quello di lavoro subordinato e non essendo legati a quest'ultimo da nesso di corrispettività, hanno natura esclusivamente previdenziale e non retributiva, sicchè non concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine rapporto nè, tantomeno, rientrano tra le forme di previdenza e assicurazione obbligatoria. Ne consegue che, in caso di omesso versamento contributivo, il credito risarcitorio insinuato al passivo del fallimento del datore di lavoro non è assistito da privilegio." (Cass. n. 19792 del 05/10/2015).

6. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese di giudizio, stante l'assenza di attività difensiva dell'intimato.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115, art. 13, comma 1 quater.

 

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Dà atto, ai sensi delD.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, art.13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2019.