Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23447 - pubb. 02/04/2020

Presupposto soggettivo dell'azione revocatoria

Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2019, n. 3854. Pres. De Chiara. Est. Dolmetta.


Azione revocatoria - Presupposto soggettivo dell'azione - "Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Conoscenza effettiva - Necessità - Desumibilità della stessa da elementi presuntivi - Condizioni - Incensurabilità in cassazione



In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Fatto e diritto

1.- In accoglimento della domanda formulata dal Fallimento della s.r.l. (*) in liquidazione, il Tribunale di Roma ha revocato L. Fall., ex art. 67, comma 2, un pagamento da questa eseguito a favore di B.L., quale titolare della ditta Aterno Vetro.

2.- Con pronuncia depositata il 16 aprile 2012, la Corte di Appello di Roma ha poi confermato integralmente la decisione resa dal primo giudice.

Essa ha rilevato, da un lato, che il pagamento è "sicuramente avvenuto nel periodo sospetto". Dall'altro, che gli "elementi indiziari raccolti in corso di causa sono univoci, concordanti, gravi e tali da far presumere con certezza, in capo al B., la consapevolezza dello stato di dissesto di (*)". "Il pagamento solo parziale di un debito fatturato ben due anni prima" e il fatto che la relativa fattura rechi, a indicazione del tempo del pagamento, la previsione "rimessa 30 giorni f.m." in particolare rappresentano, ad avviso della Corte territoriale, delle manifestazioni evidenti dello stato di insolvenza in cui versava la (*).

3.- Contro questa sentenza B.L. ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

4.- Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio". Ritiene in specie il ricorrente che risulta "evidente il vizio di insufficiente motivazione che inficia la pronuncia impugnata".

Essa ha "delibato basandosi unicamente sulla circostanza di fatto del parziale e tardivo pagamento" di un credito: tuttavia, "nell'atto di appello era stato chiaramente enunciato che il ritardo nel pagamento era imputabile a contestazioni sorte in ordine alla fornitura eseguita dal B.".

Inoltre, la pronuncia ha errato perchè "confonde lo stato di difficoltà economica - o addirittura l'illiquidità - con l'insolvenza": lo "stato di difficoltà economica" e la "illiquidità dell'azienda, che il giudicante ha entrambi ravvisato in capo alla (*) e su cui solo ha argomentato, pur se conoscibili dal creditore, sono condizioni contingenti e sanabili, inidonee pertanto a integrare lo stato di insolvenza".

5.- Il motivo è da ritenere inammissibile, in relazione a entrambe le censure di cui si viene a comporre.

In effetti, lo stesso non trascrive, nè comunque riporta, gli specifici termini contenutistici delle "contestazioni sulla fornitura", che pur si assume siano state la causa reale della forte tardività di un pagamento e della sua mera parzialità. Nè, del resto, il motivo indica se - e nel caso "dove" - tale rilievo sia stato sollevato nell'ambito del giudizio di primo grado.

Si risolve poi in una mera allegazione la tesi del ricorrente, per cui la società solvens non si trovava - nel momento in cui effettuava il pagamento in questione - in stato di decozione, bensì di semplice difficoltà economica ovvero di illiquidità. Nei fatti, questa parte del motivo sembra piuttosto sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, istando dunque per un esame che è per contro precluso al giudizio di questa Corte.

6.- Il secondo motivo assume violazione della norma della L. Fall., art. 67, comma 2.

Ad avviso del ricorrente "il giudice d'appello ha evidentemente confuso la conoscenza effettiva - intesa come consapevolezza certa ed inequivocabile, desumibile anche da presunzioni purchè gravi, precise e concordanti -, che costituisce presupposto oggettivo indefettibile ai fini della revoca, con la mera potenziale conoscibilità intesa come possibilità di venire a conoscenza dello stato di insolvenza attivando procedure di accertamento che, qualora non attivate, danno luogo semmai a ignoranza colpevole, che però... non costituisce conoscenza effettiva".

In realtà, nella specie concreta non risulta fornita - così puntualizza il motivo - "alcuna prova circa la conoscenza dello stato di insolvenza, essendo giuridicamente irrilevanti come presunzioni le semplici circostanze di fatto" che sono state poste a base della pronuncia impugnata.

7.- Il motivo è inammissibile.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, "in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità" (cfr., di recente, Cass., 19 febbraio 2015, n. 3336).

8.- In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, vista la previsione del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2019.