Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2352/2010p - pubb. 01/07/2007

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Appello Brescia, 09 Luglio 2010, n. 0. .


Fallimento – Accertamento dell'insolvenza – Obbligazioni rilevanti ai fini della pronuncia di fallimento – Crediti contestati – Cognizione in via incidentale delle relative obbligazioni – Ammissibilità. (07/09/2010)



Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento, occorre tener conto del complesso delle obbligazioni (già scadute al tempo della dichiarazione di fallimento) che si possono ritenere allo stato ragionevolmente certe, ma non necessariamente solo quelle che frattanto siano state definitivamente ammesse al passivo nell'ambito della procedura di verifica dei crediti; né può, in via di principio, escludersi che nel novero delle prassi delle passività da considerare siano compresi in tutto o in parte dei crediti contestati (in ordine ai quali eventualmente sia in corso un giudizio di opposizione allo stato passivo), ogni qual volta - e nella misura in cui - il giudice dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento abbia ragione di ritenere sufficientemente certi l'esistenza è l'ammontare di dette obbligazioni e ne conosca, sia pur solo incidentalmente ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, non diversamente da quanto fa il giudice precedentemente chiamato a pronunciarsi sull'istanza di fallimento proposto da un creditore che tale si qualifica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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