Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23530 - pubb. 28/04/2020

Estinzione della servitù di passaggio pedonale

Tribunale Taranto, 05 Dicembre 2019. Est. Maggi.


Estinzione della servitù di passaggio pedonale – Carattere coattivo o volontario della servitù – Fatto costitutivo del diritto azionato e presupposti – Onere della prova



Il carattere coattivo o volontario di una servitù non si stabilisce in funzione della natura del suo atto costitutivo, ma dalla presenza o meno dei presupposti tali da fare insorgere il diritto alla sua costituzione, con o senza consenso del proprietario del fondo servente.

In presenza delle condizioni di legge per la costituzione della servitù coattiva, se ne presume il carattere coattivo, anche se esso trovi origine in un titolo contrattuale, salvo che non emerga in concreto l’intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.

Spetta a chi proponga domanda per la declaratoria giudiziale di estinzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1055 c.c. dimostrare gli elementi che rientrano nella fattispecie estintiva invocata, i quali integrano, per gli effetti dell’art. 2697 co. 1 c.c., il fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio. Da ciò deriva che grava su chi agisce per la relativa domanda l’onere di dimostrare due necessari presupposti: a) che i fondi al momento dell’acquisto per atto pubblico si fossero trovati privi di accesso alla via pubblica, o comunque che, sempre a quel momento, non potessero procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio; b) che allo stato attuale l’originaria interclusione sia cessata con il conseguente venir meno della necessità di mantenimento della servitù.
Essendo rimasta indimostrata l’asserita natura coattiva della servitù di passaggio pedonale costituita con atto pubblico, la medesima non può dirsi assoggettata all’invocata disciplina dell’art. 1055 c.c., fattispecie estintiva che non è applicabile alle servitù volontarie. (Maria Cristina Tallini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Maria Cristina Tallini



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