Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23538 - pubb. 30/04/2020

Estinzione del processo esecutivo per omessa introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione all’esecuzione

Tribunale Bari, 21 Novembre 2019. Est. Laura Fazio.


Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione – Sospensione disposta in sede di reclamo – Omessa introduzione del giudizio di merito – Estinzione del processo esecutivo – Sussistenza



L'estinzione del processo esecutivo sospeso, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., comma 3, (nella formulazione della disposizione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), in caso di mancata introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, si determina anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo, e non solo quando esso sia stato emesso direttamente dal giudice dell'esecuzione e non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo.
Il giudizio potrà essere instaurato dal creditore procedente, laddove questi lo ritenga opportuno, e dovrà esserlo al fine di evitare l'estinzione del processo esecutivo (ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore opponente, laddove intenda conseguire gli effetti del giudicato sull'opposizione). (Francesco Corfiati) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Corfiati



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