Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23555 - pubb. 05/05/2020

Continuità aziendale: il Tribunale di Modena in contrasto con la Cassazione sulla dilazione di pagamento dei creditori privilegiati

Tribunale Modena, 08 Aprile 2020. Pres., est. Liccardo.


Concordato preventivo – Continuità aziendale – Termine di pagamento dei creditori privilegiati – Creditori con diritto di prelazione sui beni necessari alla continuazione dell'attività – Trattamento



La fissazione del termine annuale ex art 186 bis l.f. (biennale ex art 86 CCII) recepisce la necessità di assicurare termini certi di pagamento per i creditori con diritto di prelazione sui beni necessari alla continuazione dell'attività di impresa, in quanto non essendone prevista la liquidazione e con essa un termine, il loro pagamento deve necessariamente essere assicurato:
i) all'omologazione;
ii) ovvero laddove sia prevista una moratoria, nel termine massimo di un anno dall'omologazione, in ragione dell'andamento dell'esercizio imprenditoriale quanto a flussi di cassa, ovvero a ricavato del trasferimento o conferimento nella continuità indiretta previsti nel piano ex art 186 bis lett. b);
iii) laddove la soddisfazione possa essere solo parziale per il valore del bene gravato da garanzia reale, può essere proposta la proroga nei limiti temporali dell'anno per la parte coperta da prelazione, al pari di quanto previsto per i creditori prelatizi capienti, con trasferimento al chirografo della parte incapiente.

Viceversa, i creditori assistiti da privilegio speciale, pegno ed ipoteca su beni destinati alla liquidazione in quanto non funzionali alla continuazione dell'attività imprenditoriale, devono essere pagati secondo l'ordine delle cause di prelazione al momento della liquidazione dei beni gravati, secondo i tempi tecnici propri della liquidazione concorsuale.

La responsabilità patrimoniale può dunque attuarsi senza la vendita dei beni necessari alla continuità, purché la stessa assicuri ai creditori prelatizi sui medesimi beni quanto deriverebbe dalla loro liquidazione in un anno dall'omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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