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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23678 - pubb. 04/06/2020.

L'ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo


Cassazione civile, sez. III, 20 Maggio 2020, n. 9255. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Scarano.

Interruzione del processo - Appellabilità o ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost - Esclusione - Fondamento - Tutela della parte interessata - Modalità


L'ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all'estinzione. Ne consegue che avverso tale provvedimento sono inammissibili l'appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, i quali sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali. (massima ufficiale)

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