ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23713 - pubb. 11/06/2020.

Concordato con riserva e scioglimento dei contratti pendenti


Tribunale di Mantova, 09 Aprile 2020. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.

Concordato in bianco – Scioglimento dai contratti pendenti – Inammissibilità – Sospensione degli effetti dei contratti pendenti – Ammissibilità – Fattispecie


Durante la fase pre-concordataria deve ritenersi ammissibile soltanto la sospensione dei contratti pendenti e non lo scioglimento, in quanto la provvisorietà degli effetti della domanda di concordato c.d. in bianco appare incompatibile con la stabilizzazione e la irreversibilità degli effetti che lo scioglimento comporta nei confronti delle controparti contrattuali.

Va disposta la sospensione degli effetti dei contratti pendenti allorquando il mantenimento della loro operatività comporterebbe costi di natura prededucibile difficilmente sostenibili dall’impresa proponente e che potrebbero pregiudicare la concreta fattibilità del piano di concordato da predisporsi e in quanto concernenti cespiti non funzionali alla sua realizzazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Seconda Sezione

Ufficio Fallimenti

 

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.  Andrea Gibelli                    Presidente

dott. Mauro P. Bernardi           Giudice Rel.

dott. Francesca Arrigoni            Giudice

- letta l’istanza presentata da A. s.r.l. in liquidazione (ammessa al procedimento – rubricato al n. 9/2020- di cui all’art. 161 co. VI l.f. con decreto di questo Tribunale del 12-3-2020) volta a ottenere, ex art. 169 bis l.f., la autorizzazione, previa sospensione dell’efficacia -da concedersi inaudita altera parte- per sessanta giorni, allo scioglimento dei seguenti contratti di locazione finanziaria:

- contratto di leasing n. SI 199137 con C. S.p.a. (C.F. …), con sede in R. (…) Via Mirabello n.2;

- contratto di leasing n. SI 199386 con C. S.p.a. (C.F. …), con sede in R. (…) Via Mirabello n.2;

- contratto di leasing n. SI 199387 con C. S.p.a. (C.F. …), con sede in R. (…) Via Mirabello n.2;

- contratto di leasing n. A1B30080 con C. (C.F. …), con sede in M. (…) Piazza Lina Bo Bardi n.3;

- contratto di leasing n. 6105835 con U. S.p.a. (C.F. …), con sede in B. (…S) Via Cefalonia n.74; 

- ritenuta l’urgenza di provvedere in ordine alla istanza in considerazione della immediata incidenza sui rapporti economici implicati;

- osservato che la società istante prefigura la presentazione di una proposta di concordato caratterizzata, in prevalenza, dalla continuità aziendale cd. indiretta allegando che, il contratto di affitto d’azienda che ha preceduto il deposito del ricorso prenotativo sarà strumentale alla successiva cessione, previo esperimento delle procedure di legge, del ramo d’azienda commerciale ancora in esercizio, che rappresenta il principale asset della società, continuità aziendale che sarà  accompagnata da aspetti di natura liquidatoria, che riguarderanno in particolare la vendita di cespiti immobiliari e mobiliari estranei al ramo d’azienda oggetto di affitto/cessione;

- ritenuto di condividere l’orientamento secondo cui durante la fase pre-concordataria sia ammissibile soltanto la sospensione dei contratti pendenti e non lo scioglimento, in quanto la provvisorietà degli effetti della domanda di concordato c.d. in bianco, reversibile ed utilizzabile, all’esito del termine concesso, anche per la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti nonché non vincolante nella sua formulazione, appare incompatibile con la stabilizzazione e la irreversibilità degli effetti che lo scioglimento comporta nei confronti delle controparti contrattuali (in tal senso cfr. Trib. Milano 11-9-2014; Trib. Milano 28-5-2014; Trib. Ravenna 30-5-2014 tutte in www.ilcaso.it);

- osservato altresì che l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti, in questa fase, finirebbe per condizionare significativamente gli esiti futuri della procedura concordataria e ciò unicamente in funzione degli interessi della società affittuaria; 

- considerato, quanto all’istanza diretta a ottenere la sospensione degli effetti dei contratti di locazione finanziari sopra menzionati, che in ordine alla stessa può provvedersi inaudita altera parte stante la provvisorietà della misura e non essendo previsto per tale fattispecie il più articolato procedimento previsto dal primo comma, parte seconda, dell’art. 169 bis l.f.;

- ritenuto che possa essere autorizzata la sospensione dell’efficacia dei predetti contratti di locazione finanziaria per il periodo di giorni sessanta e ciò sia in considerazione del fatto che il mantenimento della loro operatività comporterebbe costi di natura prededucibile difficilmente sostenibili dalla società e che potrebbero pregiudicare la concreta fattibilità del piano di concordato che verrà predisposto sia in quanto siffatti contratti riguardano cespiti che, secondo quanto prospettato, non sarebbero funzionali alla realizzazione del predetto piano;


p.t.m.

- visto l’art. 169 bis l.f. e rigettata ogni diversa istanza, autorizza la sospensione dell’efficacia dei cinque contratti sopra menzionati, per la durata di sessanta giorni, con decorrenza dalla comunicazione alle controparti contrattuali del presente decreto che dovrà avvenire a cura della società istante.

Manda alla cancelleria per la comunicazione anche al commissario giudiziale.

Mantova, 9 aprile 2020.